Nel rispetto dei tempi ristretti fissati dalla Legge delega 28 gennaio 2016, n.11, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 marzo 2016, ha adottato lo schema di decreto legislativo relativo al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, recependo le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Prima della sua definitiva approvazione che deve avvenire entro il 18 aprile 2016, lo schema del decreto legislativo deve ottenere il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti locali che devono pronunziarsi nei prossimi venti giorni. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, si pronunzieranno entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema del decreto legislativo. Fra le tante novità annunciate nel comunicato ufficiale del Governo del 3 marzo 2015, va segnalato lo sforzo di semplificazione normativa nel concepimento di un unico corpo di 217 articoli che, in omaggio all’autosufficienza della fonte principale, non sarà integrato da un successivo regolamento di esecuzione che completi il testo. Semmai, sono previsti decreti ministeriali attuativi, privi di carattere regolamentare. Per facilitare l’uniforme applicazione del testo ed agevolare gli operatori delle stazioni appaltanti e le imprese, saranno emanate linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
“Le linee guida, quale strumento di soft law, contribuiranno ad assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure e fornire criteri unitari, avranno valore di atto di indirizzo generale e consentiranno un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del sistema”. Ad un primo esame, sembra che il meccanismo di produzione degli strumenti di soft law sia tutt’altro che attenuato, visto il livello stratificato e plurimo delle autorità coinvolte. Poi, di volta in volta, l’intensità precettiva delle direttive e linee guida indicherà se si tratti effettivamente strumenti privi di forza giuridica vincolante, o di raccomandazioni con lo scopo pratico di influenzare i comportamenti degli attori privati o pubblici chiamati ad operare nella materia degli appalti pubblici. Siffatte regole, comunque, contribuiscono a creare un diritto la cui forza vincolante e coercibilità, se si vuole rimanere nel perimetro del soft law, va sempre verificata nel caso concreto.