Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, sentenza 24 ottobre 2018 n. 3559

Maurizio Carnevali

Il procedimento amministrativo previsto per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili negli enti locali si pone a monte del contratto di lavoro e concerne la fase della formazione della volontà dell’amministrazione a stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Una volta che la volontà dell’amministrazione, formatasi attraverso il procedimento amministrativo, si incontri con quella del lavoratore per dare luogo al contratto di lavoro, il rapporto che ne trae origine ha una propria autonomia ed è regolato esclusivamente dalle norme di legge e da quelle del contratto collettivo ed individuale, e non può essere posto automaticamente nel nulla per il solo fatto che la volontà dell’amministrazione emerga, a posteriori, essersi formata in violazione di legge. La risoluzione del rapporto lavorativo in esito all’annullamento in autotutela dell’iter assunzionale e dei consequenziali contratti di lavoro, annullamento giustificato dalla violazione di norme imperative in tema di contenimento della spesa del personale, è ipotesi estranea all’ordinamento generale che non ammette casi di risoluzione del rapporto di lavoro non contemplati dalla legge e non sottoposte al sistema legale di tutele dei licenziamenti. Tale principio è applicabile anche alla pubblica amministrazione che, nell’ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato, agisce con i poteri del privato datore di lavoro e, quindi, è inconfigurabile il potere di autotutela che, in precedenza, costituiva espressione delle prerogative unilaterali di regolamentazione del rapporto d’impiego. E’nulla la clausola dell’articolo 14, comma 3, del CCNL degli Enti Locali che prevede un’ipotesi di risoluzione automatica del rapporto di lavoro in caso di annullamento della procedura di reclutamento.

massima di redazione

testo integrale

Corte Appello Lavoro Roma sentenza 3559-2018

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