Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 11 febbraio 2019 n. 983

Malgrado vada confermato che -in linea di principio – nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (o di VIA) non è obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, non può tuttavia escludersi che, per la realizzazione di un impianto per lo smaltimento e il recupero di rifiuti pericolosi, sia necessario procedervi quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica, sollevato, motivatamente, da soggetti pubblici (Asl) partecipanti alla conferenza dei servizi. L’Amministrazione che in tali casi non la effettui incorre nel tipico vizio dell’eccesso di potere sotto il profilo del mancato approfondimento istruttorio, sintomatico della disfunzione amministrativa. Il principio di precauzione va correttamente applicato e bilanciato con quello di proporzionalità: la necessità dell’approfondimento istruttorio non è una misura né eccessiva né sproporzionata rispetto all’effetto utile che si intende perseguire (l’esercizio dell’attività economica in condizioni di sicurezza per l’ambiente e per la salute delle persone), ma è anzi la soluzione più appropriata e commisurata al grado di pericolo per i rischi per la salute delle persone che abitano o lavorano nelle immediate vicinanze.

massima di Gloria Sdanganelli© 

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Consiglio Stato IV sentenza 983-2019

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