L’adempimento procedimentale – previsto dall’art.32, comma 7, Codice dei Contratti Pubblici – dell’ obbligo di verifica dei requisiti va collocato in una fase successiva all’aggiudicazione ma antecedente alla stipula del contratto e come tali incidente sulla stessa definitiva ammissibilità dell’offerta tecnica aggiudicata, radicando la giurisdizione amministrativa. Non verrebbe in rilievo un comportamento da attuare secondo il programma negoziale concordato tra le parti nell’ambito di un rapporto contrattuale già perfezionato e declinabile secondo il binomio diritto/obbligo ma, anzitutto, la verifica di un requisito tecnico dell’offerta che inciderebbe sulla stessa definitiva possibilità di accedere alla stipula del contratto, condizionandone l’an in stretta correlazione ad un potere di sindacato esigibile dall’Amministrazione nell’esercizio delle proprie prerogative pubblicistiche e temporalmente inquadrabile in una fase anticipata rispetto a quella di perfezionamento della fattispecie genetica del rapporto.
La sussunzione degli adempimenti nell’ambito della fase pubblicistica antecedente alla stipula del contratto, e consistenti nella verifica dei requisiti di permanenza dell’effetto abilitativo e di legittimazione alla stipula del contratto rinveniente dall’aggiudicazione, rende neutra la circostanza della sopravvenuta stipula del contratto. Tale sopravvenienza non estingue il potere/dovere di controllo che gravava sull’Amministrazione circa il possesso dei requisiti necessari per accedere alla stipula del contratto, non essendo evincibile dalla disciplina di settore una sanzione decadenziale per il mancato esercizio di tali poteri nei tempi previsti. Anche dopo la stipula del contratto, restano immutate le prerogative di autotutela in capo all’Amministrazione ove mai la stazione appaltante acclarasse – anche in conseguenza dell’esercizio delle verifiche – la mancanza ab origine di uno dei requisiti qualificanti l’offerta tecnica, non potendo parimenti dubitarsi del fatto che il relativo esercizio dei poteri di autotutela amministrativa (diversa da quella contrattuale), ancorché intervenuto dopo la stipulazione del contratto, ove contestato, resti soggetto al sindacato del giudice amministrativo.
In siffatte evenienze non è di certo la stipulazione del contratto a far da velo all’efficace esercizio di tale potere: l’art. 32 comma 7 del d. lgs. 50 del 2016 stabilisce che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e l’eventuale riscontro dell’illegittimità di tale verifica si ripercuote inevitabilmente sull’aggiudicazione con la possibilità della dichiarazione di inefficacia del contratto.
Massima di redazione
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Consiglio Stato III sentenza 1283-2022