Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, dott. Regasto, sentenza 14 ottobre 2022 n. 832. Regolamento di confini, mappe catastali, valutazione del giudice, prova.

Giovanni Boldini

Nelle controversie per regolamento di confini, la locuzione dispositiva dell’950 c.c. secondo cui “ogni mezzo di prova è ammesso” nell’accertare il limite tra i fondi, non equivale a vincolare il giudice al regolamento contrattuale espresso negli atti di acquisto delle proprietà, posto che a creare i presupposti di esperibilità dell’actio è la sola situazione obiettiva dei luoghi, ovverosia l’incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra i fondi. Oltre alle regole volte a governare la valutazione delle risultanze probatorie, il giudice è tenuto ad osservare il principio della natura sussidiaria dei confini catastali, tanto che è espressamente previsto che alle mappe catastali possa farsi riferimento solo ‟in mancanza di altri elementi (art. 950 c.c.).

Risulta vana la contestazione, da parte dei convenuti,  del criterio delle mappe catastali, rappresentando una diversa situazione di fatto dei confini tra i fondi, senza offrire diversi elementi di valutazione idonei alla determinazione certa del confine, oppure l’indicazione di specifici elementi di segno contrario rispetto alle mappe catastali (conformi ai titoli notarili e al frazionamento), volti a identificare inequivocabilmente il confine. Può individuarsi il confine non segnato da termini con riferimento alle indicazioni contenute nelle mappe catastali laddove, per la loro consistenza e per la loro attendibilità, risultino le uniche risultanze idonee alla determinazione certa del confine controverso a fronte della insufficienza degli altri offerti dai convenuti.

massima di redazione

testo integrale

Tribunale Lamezia Terme sentenza 823-2022

La difesa attorea, vittoriosa, è stata svolta dall’avv. Antonello Sdanganelli.

La sentenza si distingue per la scrupolosa motivazione, nonchè per la curiosa liquidazione dei compensi professionali, pari a € 1.197,00 (dieci anni di causa, istruttoria complessa, 2 ctu, pluralità memorie e difese), minore perfino degli onorari riconosciuti in favore del ctu (€ 2.098,28).

Del resto, è un passo in avanti.

In epoca romana – Lex Cincia de donis et muneribus (204 a.C.) cui sembra aderire il giudicante (Ne quis ob causam orandam pecuniam donumve accipiat) – l’attività dei giureconsulti era gratuita.

AS

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