Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari, decisione n. 12345-2023. Truffa informatica, spoofing, istituto bancario, operazioni di pagamento on line, sistemi di sicurezza, blocco automatico, alert, obbligo di rimborso delle somme sottratte alla cliente.

Berthe Morisot

Il rischio di utilizzazione fraudolenta degli strumenti di pagamento on line ricade, in prima battuta, sull’intermediario, il quale può sottrarsi all’obbligo di rimborso delle somme fraudolentemente sottratte fornendo la prova del dolo ovvero della colpa grave dell’utilizzatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 12, comma 4, d.lgs. n. 11/2010,  ove esso sia dotato di sistemi di monitoraggio delle operazioni efficaci in grado di rilevare modelli di comportamento anomalo del cliente o del dispositivo di accesso del cliente.

Il compimento, in danno della vittima di una truffa informatica perpetrata con la tecnica dello spoofing, di sei operazioni di e- commerce, due delle quali disposte in favore di esercenti esteri con sede a Lussemburgo e a Parigi, senza che i sistemi di sicurezza abbiano rilevato alcun segnale di allarme né operato un blocco automatico cautelativo sulla carta a fronte di operazioni anomale obbliga l’intermediario al rimborso delle somme sottratte al cliente.. La mancata attivazione di un sistema di alert – che avrebbe potuto impedire, con ogni probabilità, talune delle operazioni successive alle prime – costituisce una ulteriore disfunzione organizzativa  imputabile all’intermediario  che risponde delle conseguenze economiche delle transazioni sulle somme illecitamente sottratta in danno della cliente.

massima di redazione

testo integrale

decisione ABF 12345_2023

La ricorrente è stata vittoriosamente assistita e difesa dallo Studio legale Sdanganelli

This Post Has Been Viewed 394 Times