Cassazione Civile, I Sezione, sentenza 29 dicembre 2020 n. 29776. Emissione dell’ordinativo di pagamento e momento della liberazione dell’Amministrazione statale debitrice.

J.F.Voet

Se le peculiarità che connotano il procedimento di pagamento dei debiti delle Amministrazioni statali con l’emissione dell’ordinativo e il coinvolgimento degli uffici della Tesoreria consentono di anticipare il momento di liberazione rispetto a quello di incasso della somma dovuta da parte del creditore, non è possibile però ritenere che l’effetto liberatorio consegua nell’inconsapevolezza del creditore, non debitamente informato e non posto quindi in condizione di riscuotere il credito, tenuto conto delle ripercussioni di tali circostanze sia sulla debenza degli interessi, sia soprattutto sul diritto di azione e difesa in giudizio del creditore, che deve poter controllare l’attualità della propria posizione nel momento in cui decide di agire in giudizio a tutela dei propri diritti. Perché la somma dovuta dalla pubblica amministrazione non sia più produttiva di interessi, occorre che del mandato di pagamento sia data notizia al creditore perché questi possa riscuoterlo, di talché eventuali ritardi nella riscossione, con conseguente perdita degli interessi, sono solo ad esso imputabili. Mentre il privato, dopo aver assunto un impegno e aver liquidato e quindi determinato l’ammontare del debito maturato, provvede al diretto pagamento in favore del creditore, rendendo disponibili le somme dovute presso il domicilio di costui, l’Amministrazione statale, dopo aver assunto l’impegno di spesa e aver liquidato l’importo dovuto, completa le proprie incombenze con l’ordinazione della spesa e l’emissione dell’ordine di pagamento, rendendo disponibili le somme presso la Tesoreria di Stato, che è il locus destinatae solutionis; a quel punto è il creditore a doversi attivare presso la Banca d’Italia per chiedere il versamento delle somme presso il proprio conto corrente. Ciò peraltro presuppone che il creditore sia stato informato dell’emissione dell’ordinativo, adempimento previsto a carico della Tesoreria dall’art.651, comma 5  del r.d. 827 del 1924.

massima di Gloria Sdanganelli©

testo integrale

Cass Sez I Civ. sentenza 29776-2020

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