Cassazione penale, Sezione Quarta, sentenza 2 marzo 2022, n. 10633. Rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale a seguito di mancata assunzione di prova decisiva, concussione e induzione indebita.

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Poichè nel giudizio di appello, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando si tratti di prove che avrebbero dovuto essere ammesse sui presupposti stabiliti all’art. 495 del codice di rito, comma 1, l’esclusione del riconoscimento della natura di prove sopravvenute o scoperte dopo la condanna, determina la declaratoria di manifesta infondatezza delle censure difensive formulate ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.

Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un dannocontra ius” da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita; e si distingue dal delitto di induzione indebita, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.


La sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione penale oggetto di commento conferma due orientamenti interpretativi della suddetta Corte: uno procedurale relativo all’acquisizione di prove nuove o sopravvenute che consentono in sede di appello di reintegrare l’istruttoria dibattimentale, con l’obiettivo di riqualificare i fatti oggetto di indagine; il secondo, sostanziale, riguarda la differenza tra reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e il reato di concussione per costrizione, al fine di ottenere una corretta qualificazione giuridica del fatto commesso.

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte vede il sindaco e il responsabile dell’ufficio tecnico di un comune del vercellese abusare dei poteri conferitigli dalle pubbliche funzioni svolte, costringendo i proprietari di alcune villette prospicenti ad un parco acquatico, e facenti parte di un comitato opposto all’attività del parco, a sospendere le loro iniziative e minacciato, in caso contrario, di avviare una procedura burocratica per accertamenti da parte della procura di abusi edilizi. Minaccia concretizzatasi nell’adozione di un provvedimento sindacale di sospensione dell’agibilità delle medesime unità abitative, senza denuncia all’autorità giudiziaria, a seguito del proseguire dell’attività del comitato.

In primo grado il Tribunale di Vercelli condannava il sindaco e il responsabile tecnico di concussione (art. 317 c.p.), condanna riformata parzialmente dalla Corte d’appello di Torino che, riducendo la pena, riconosceva loro il beneficio della sospensione condizionale e confermava il resto della pronuncia. Questi proponevano allora ricorso per cassazione per la mancata assunzione di una prova decisiva, sopravvenuta successivamente alla emissione della pronuncia di primo grado, e sul vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la corte d’appello disatteso la richiesta finalizzata alla rinnovazione dell’istruzione difensiva per l’assunzione di documenti e confermato la pronuncia di primo grado benché fossero emersi elementi di prova sulla base dei quali era possibile una diversa qualificazione dei fatti in termini di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), reato estinto per intervenuta prescrizione.

La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi presentati dagli imputati per infondatezza, poiché la documentazione qualificata come prova nuova o sopravvenuta, in realtà era acquisibile fin nella fase delle indagini del giudizio di primo grado. Viene, pertanto, affermato il principio per cui l’esclusione del riconoscimento della natura di prove sopravvenute o scoperte dopo la condanna determina conseguentemente la declaratoria di manifesta infondatezza delle censure difensive formulate ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto è pacifico che, con riguardo al giudizio di appello, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando si tratti di prove che avrebbero dovuto essere ammesse sui presupposti stabiliti al comma 1 dell’art. 495 del codice di rito (Cass. pen., sez. VI, 30/04/2003, n. 26713).

La corte invoca, in merito al fatto oggetto di causa, un orientamento interpretativo già confermato dalla suddetta corte, per cui in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (cfr. Cass., sez. V, n. 32379 del 12/04/2018 e Cass. Pen., sez. II, 15/09/2015, n. 48630). Nel fatto oggetto di analisi la decisione della Corte di appello, che ha ritenuto non necessaria la rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di secondo grado per l’acquisizione delle indicate prove documentali non ha comportato, dunque, di per sé sola, l’inosservanza di una norma processuale rilevante ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c); viene valutata la congruità logica della motivazione della sentenza impugnata.

Nello sciogliere ogni dubbio circa la possibilità di assunzione di prove nuove o sopravvenute, la Corte, con riferimento alle doglianze difensive concernenti la qualificazione giuridica dei fatti accertati, richiama un altro consolidato criterio generale volto a differenziare i reati di concussione per costrizione, di cui all’art. 317, c.p., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all’art. 319-quater, c.p.; inserendosi in un lungo percorso giurisprudenziale che da anni rimarca e distingue l’autonoma fattispecie prevista all’art. 319-quater c.p., dalle altre di simile portata.

Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno “contra ius” da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita; e si distingue dal delitto di induzione indebita, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U. n. 12228 del 24/10/2013; Sez. VI, n. 9429 del 02/03/2016; Sez. VI, n. 32594 del 14/05/2015; Sez. VI, n. 47014 del 15/07/2014; Cass. Pen., Sez. VI, n. 37509 del 25/06/2021).

 

 

massima e commento di Giulia Morello

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