Collegio Arbitrale, Lamezia Terme, 22 gennaio 2019

Pablo Picasso

Nella domanda arbitrale qualificata si individua l’ atto introduttivo che, se dotato dei tre requisiti normativamente previsti (intenzione di proporre la domanda; proposizione della domanda; nomina degli arbitri), costituendo un vero e proprio onere a carico della parte, in quanto il legislatore impone determinate condizioni e modalità di condotta (la redazione e notifica della domanda qualificata) a chi voglia realizzare un proprio interesse in sede arbitrale, è idoneo a produrre gli effetti sostanziali di interruzione (istantanea e permanente) della prescrizione, trascrizione. L’indispensabilità di un formale procedimento di notificazione della domanda di arbitrato da portare a conoscenza della controparte è giustificata dal rispetto delle norme di ordine pubblico processuale e, in particolare, del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, oggetto di disciplina legale non derogabile in via convenzionale, né richiamando il principio di libertà delle forme. La questione della determinazione del momento iniziale del procedimento arbitrale va ricondotta allo schema della legge n. 25/1994, che, modificando gli artt. 669-octies c.p.c., 2943 c.c. e gli artt. 2652, 2653, 2690 e 2691 c.c., induce l’interprete ad affermare la necessità della proposizione di una compiuta domanda di arbitrato da notificare alla controparte, al fine di porre gli arbitri in condizione di adempiere il mandato loro conferito e, nel contempo, di determinare la litispendenza arbitrale. La mancata proposizione della domanda di arbitrato nei confronti della controparte inficia radicalmente il procedimento arbitrale in termini di inammissibilità.

massima di redazione©

testo integrale

LODO ARBITRALE RITUALE

deciso dal Collegio Arbitrale composto da:

prof.ssa Aquila Villella  (Presidente)

avv. Antonello Sdanganelli  (Arbitro)

dott. Antonio Torcasio (Arbitro)

 

nel procedimento arbitrale promosso da

 

società *******in persona del legale rappresentate in carica, con sede legale in ***** (CZ), contrada ***** snc partita i.v.a. ********, rappresentata e difesa nel presente procedimento arbitrale dall’avv. **** ******* del Foro di ***** (c.f.: *******), posta elettronica certificata: ********;  parte procedente

nei confronti di

 COOPERATIVA ******* società cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante in carica, con sede legale in ****** (CZ) alla *****, comparto ****, p.i. *******, rappresentata e difesa nel presente procedimento arbitrale dall’avv. **** ***** del Foro di Catanzaro (c.f.: ********),  posta elettronica certificata ********; parte resistente

  1. SEDE DELL’ARBITRATO

La sede dell’arbitrato è stata fissata in ********, presso il domicilio del Presidente, prof.ssa Aquila Villella

  1. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La clausola compromissoria è contenuta nell’art.54 dello Statuto della società cooperativa ****** (“qualsiasi controversia dovesse insorgere fra soci, ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, … dovrà essere risolta da un arbitro o da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede la società. In caso di Collegio Arbitrale gli arbitri designeranno il Presidente dello stesso…”).

  1. QUESITI PER ******* SS:
  2. – accerti e dichiari che il comportamento tenuto dalla coop. ******* è inadempiente e contrario ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e ciò tenga in debita considerazione ai fini della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.;
  3. – accerti e dichiari che la coop. ******* non ha pagato nemmeno la somma di € 11.061,02 per come dalla stessa riconosciuta quale credito della f.lli ******* s.s.;
  4. – accerti e dichiari che la nota datata 20.10.2016 proveniente dalla coop. ******* ha valore/natura di confessione;

3.1 – accerti e dichiari che l’importo di € 51.044,00 con causale quota di competenza somme liquidate dalla cooperativa, riportata nella nota della coop. ******* datata 20.10.2016, non è dovuto perché non imputabile alla società f.lli ******* s.s. e comunque perché non provato ed esplicitato;

3.2 – accerti e dichiari che il credito della società *******per come indicato nella nota

datata 20.10.2016, epurata dalla voce contestata e non dovuta, è pari ad € 61.105,02 e per l’effetto condanni la coop. ******* al pagamento oltre accessori come per legge;

  1. – accerti e dichiari che la prassi consortile della coop. ******* è quella della ripartizione annuale tra i consorziati del rimborso i.v.a. (d.P.R. 633/72) per come ottenuto dall’Agenzia delle Entrate;

4.1 – accerti e dichiari che il rimborso i.v.a. per l’anno 2015 è pari ad € 105.000,00 e che la quota della f.lli ******* s.s. è pari ad € 33.600,00;

4.2 – per l’effetto, condanni la coop. ******* al pagamento in favore della f.lli ******* s.s. della somma di € 33.600,00 oltre accessori come per legge;

  1. – accerti e dichiari che al socio “f.lli ******* s.s.” è dovuto il rimborso delle azioni possedute alla data dello scioglimento del rapporto sociale e per l’effetto condannare la coop. ******* al pagamento della somma che emergerà dalla esperenda ctu.
  2. – accerti e dichiari che al socio “f.lli ******* s.s.” è dovuta la liquidazione dei ristorni e degli utili maturati per gli anni 2014 e 2015 e per l’effetto condannare la coop. ******* al pagamento della somma che emergerà dalla esperenda ctu.
  3. QUESITI PER *******:

1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l’insussistenza della domanda di arbitrato per non essere, la stessa, mai stata compiutamente formalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie e di legge, adottando ogni provvedimento necessario e/o conseguente;

2) sempre in via pregiudiziale, ma gradatamente, accertare e dichiarare il proprio difetto di competenza in merito alle domande/quesiti indicati ai nn. 2, 3 e 4 del Verbale di costituzione del Collegio arbitrale del 23/11/2018, dovendo la controversia (su tali domande/quesiti) essere devoluta alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e, cioè, al Tribunale civile di Lamezia Terme;

adottando ogni provvedimento necessario e/o conseguente;

3) in via gradatamente subordinata e nel merito, accertare e dichiarare che la F.lli ******* s.s.:

– accredita nei confronti della Cooperativa ******* la somma di € 11.061,02 e non già quella di € 62.105,02 siccome infondatamente affermato nella domanda/quesito n. 2 del Verbale di costituzione del Collegio arbitrale del 23/11/2018;

– non accredita nei confronti della Cooperativa ******* il pagamento della quota parte relativa al rimborso i.v.a. ottenuto per l’anno 2015 né, tantomeno, di € 33.600,00, siccome infondatamente affermato nella domanda/quesito n. 4 del Verbale di costituzione del Collegio arbitrale del 23/11/2018;

– accredita nei confronti della Cooperativa ******* il pagamento della complessiva somma di € 11.061,02 e non già di € 95.000,00 siccome infondatamente affermato nella domanda/quesito n. 6 del Verbale di costituzione del Collegio arbitrale del 23/11/2018; oltre che, evidentemente, al rimborso delle azioni possedute nella Cooperativa *******;

4) sempre nel merito, accertare e dichiarare che (per come già evidenziato nel presente Ricorso e nei limiti di quanto innanzi rappresentato) non sono oggetto di contestazione: il diritto del socio ad avere copia dei documenti societari; la prassi intercorrente tra la cooperativa ******* ed i suoi soci relativa alla ripartizione del rimborso IVA; né, tantomeno, il diritto del socio receduto di ottenere il rimborso delle azioni possedute; rispettivamente indicati nelle domande/quesiti nn. 1, 3 e 5 del Verbale di costituzione del Collegio arbitrale del 23/11/2018;

5) con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.

  1. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ARBITRALE

Con domanda proposta dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme ( n. 358/2018 r.g.) la società f.lli ******* s.s. ha formulato richiesta per la nomina di due arbitri, ai sensi dell’art. 54 Statuto coop. *******, assumendo di volere instaurare un giudizio arbitrale nei confronti della società Cooperativa ******* sulle questioni in esso individuate.

Il Tribunale di Lamezia Terme nominava, quali arbitri, il dott. Antonio Torcasio e l’avv. Antonello Sdanganelli i quali, concordemente, designavano la prof. Aquila Villella con funzioni di Presidente.

In data 23 novembre 2018 alle ore 10,30, in Lamezia Terme, via dei Bizantini 18, presso lo studio dell’avv. Antonello Sdanganelli si costituiva il collegio arbitrale per la soluzione della controversia sorta tra le parti come da clausola compromissoria.

Il collegio procedeva alla nomina quale segretario del procedimento arbitrale dell’avv. Rosario Piccioni ed assegnava ad entrambe le parti: a) il termine fino al 10 dicembre 2018 per il deposito della memoria di costituzione con l’esposizione dei fatti, degli elementi di diritto e la formulazione dei quesiti, con l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui le parti intendono avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione; b) il termine fino al 21 dicembre 2018 per replicare alle domande ed eccezioni ed indicare le prove contrarie. Il collegio disponeva che le memorie in formato.pdf e firmate digitalmente dai rispettivi difensori venissero inviate entro le ore 21 dei termini suindicati presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Segretario. Fissava infine l’udienza del 10 gennaio 2019 ore 15.30, in Lamezia Terme, via dei Bizantini 18, presso lo studio del Segretario, avv. Rosario Piccioni, per la comparizione delle parti, l’esperimento del tentativo di conciliazione e, ove quest’ultima non riuscisse, la discussione. Il Collegio disponeva il versamento anticipato per spese e corrispettivi per il proprio funzionamento nella misura di euro 12.000 oltre Cap ed Iva, ove dovuti, nonché euro 1000 (mille), oltre Cap ed Iva, per spese di segreteria.

In data 4.12.2018 ore 20.53, l’avv. **** *******, per conto della coop.******* inoltrava, a mezzo pec, istanza chiedendo “al Collegio di adottare ogni provvedimento necessario e/o opportuno per assicurare la piena osservanza dei diritti al contraddittorio ed alla difesa di cui è (anche) titolare la mia Assistita”.

Con ordinanza collegiale del 7 dicembre 2018 l’istanza formulata dalla Cooperativa Ortofrutticola ******* era rigettata.

Nel rispetto dei termini fissati in sede collegiale, le parti depositavano i rispettivi scritti difensivi ed i documenti.

Nella seduta prefissata del 10 gennaio 2019, preliminarmente, il Collegio esperiva il tentativo di conciliazione. Dopo una breve sospensione, attesa l’impossibilità di raggiungere un accordo si procedeva oltre. Il Collegio chiedeva quindi la disponibilità delle parti a prorogare i termini di emanazione del lodo di ulteriori 90 gg. Le parti dimostravano la loro ampia disponibilità in tal senso e acconsentivano alla proroga di 90 gg ulteriori rispetto all’originario termine di 60 gg.

Dopo ampia discussione, i cui punti salienti sono stati messi a verbale, il Collegio Arbitrale si riservava trattenendo la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Vanno affrontate, in via pregiudiziale, le eccezioni formulate dalla difesa della *******. In primo luogo è stato chiesto di “accertare e dichiarare l’insussistenza della domanda di arbitrato per non essere, la stessa, mai stata compiutamente formalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie e di legge, adottando ogni provvedimento necessario e/o conseguente”. Secondo la difesa della Cooperativa la controparte, promotrice del giudizio arbitrale, non ha (previamente) notificato e/o fatto, altrimenti, pervenire alla Cooperativa ******* alcuna domanda di arbitrato contenente l’esposizione dei fatti, degli elementi di diritto, delle conclusioni rassegnate e dei mezzi istruttori.
  2. L’eccezione è pertinente e meritevole di apprezzamento alla stregua della seguente motivazione.
  3. La domanda di arbitrato, al pari dell’intera disciplina, non è stata oggetto, di recente, di particolari attenzioni del legislatore, se non  con i distinti interventi, l’uno del 1994 (legge 25 gennaio 1994, n. 25) e l’altro del 2006 (d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), dopo i quali non si registrano innovazioni degne di nota per quanto riguarda l’istituto. Tuttavia, si riscontra una cospicua produzione dottrinale e giurisprudenziale, ancora in evoluzione, nel tentativo, da un lato, di individuarne il fondamento giuridico e gli effetti sostanziali e processuali, dall’altro, di delimitare con chiarezza la portata dell’attuale disciplina in materia di arbitrato.
  4. L’attuale disciplina della domanda di arbitrato è frutto di una lunga esegesi interpretativa, che sin da tempi remoti si è incentrata per lo più sui concetti di “atto di nomina degli arbitri” e “quesiti”, nel tentativo di far coincidere l’avvio del procedimento talora con il primo, talaltra con il secondo, seppur differenziandoli entrambi, quanto meno a livello teorico, dalla domanda di arbitrato in senso stretto, a sua volta tenuta ben distinta dalla sua omologa nella sfera giudiziale.
  5. Prima della novella del 1994, la difficoltà nel fissare il momento iniziale del processo arbitrale era dovuta alla molteplicità di atti nei quali si articolava la fase iniziale del medesimo, tutti idonei a dar luogo ad altrettante tesi circa il momento in cui la lite poteva dirsi pendente. Si pensi, se non addirittura partendo dal patto compromissorio, all’avvicendamento degli atti di nomina dei singoli componenti e del presidente del collegio, a loro volta seguiti dalla formulazione di quesiti e controquesiti, ecc. In secondo luogo, si evidenziava un’evidente lacuna, nella normativa all’epoca vigente, circa i contenuti e le forme dell’atto introduttivo, lacuna ancor più manifesta se raffrontata alla disciplina del giudizio ordinario, che pacificamente prende il via con la notifica della citazione ex 163 c.p.c. o con il deposito del ricorso.
  6. Riprendendo i principi della teoria generale del processo, si evidenziava che per far decorrere la pendenza di un procedimento (inteso come una progressione di atti caratterizzata da un’attività iniziale e di apertura, che dà luogo ad una serie di attività in cui le precedenti costituiscono condicio sine qua non per quelle susseguenti) è necessario, in primo luogo, che vi sia un organo giudicante. Se ben individuato e precostituito nel processo ordinario, non è altrettanto presente sin dagli albori della lite ove si invochi la tutela de quo. Dunque, se in ogni processo risiede, a monte, la precostituzione del giudicante, allora la domanda arbitrale, idonea ad individuare e delimitare il diritto controverso nei suoi elementi oggettivi (e finanche soggettivi), non poteva che essere successiva all’individuazione dell’arbitro unico o del collegio, che, così, diveniva il primissimo atto della sequenza finalizzata alla pronuncia del lodo.
  7. Per converso, altra corrente di pensiero ravvisava nella nomina degli arbitri (unico atto menzionato nell’art. 809 c.p.c., che disciplinava l’attività iniziale della parte) la naturale attitudine a determinare, quanto meno genericamente, l’oggetto della controversia, sul presupposto che non poteva essere loro conferito l’incarico di provvedere su un quid E ciò, verrebbe da aggiungere, alla luce delle consolidate acquisizioni in materia contrattuale, posto che qualunque rapporto negoziale (ivi compreso quello fra parti ed arbitri) è nullo se indeterminato nell’oggetto.
  8. Si aveva cura di precisare, inoltre, che la determinazione dell’oggetto della lite tramite le richieste avanzate agli arbitri si atteggiava in termini diversi dall’atto introduttivo, coincidente con il momento dell’accettazione dell’incarico.
  9. Altra autorevole dottrina, pur concordando sul fatto che l’individuazione dell’oggetto del procedimento fosse preliminare al sorgere del medesimo e quindi alla nomina degli arbitri, asseriva che tale delimitazione dell’oggetto del giudizio avesse «invero luogo mediante la proposizione dei quesiti da farsi da tutti i contendenti nel compromesso o con un successivo o successivi atti complementari». Si lasciavano aperte plurime questioni su quale atto dovesse considerarsi “domanda”, se vi fosse o meno coincidenza fra domanda e quesiti e se questi ultimi potessero essere modificati in corso di causa o, al contrario, dovessero essere cristallizzati al momento della loro prima indicazione.
  10. Si è altresì delineato un modello enucleato dalle disposizioni previgenti secondo cui la domanda “introduttiva” dovesse essere identificata nei suoi elementi soggettivi e oggettivi ai fini dell’esercizio del diritto di contraddire. Nel riferirsi all’“introduzione” del giudizio si faceva senz’altro riferimento all’atto iniziale del procedimento, dunque già contenente i quesiti da porre agli arbitri e capaci, una volta posti nella cognizione della controparte, di produrre effetti interruttivi della prescrizione.
  11. Gli spunti teorici e giurisprudenziali non sortirono alcun effetto immediato, tanto che si è dovuta attendere la riforma del 1994 affinché la domanda di arbitrato fosse dotata di una disciplina che, sebbene ritenuta non del tutto soddisfacente ed esauriente, rappresenta comunque un importante incipit legislativo che ha influenzato una più adeguata riflessione sulla funzione dell’atto introduttivo del procedimento arbitrale.
  12. Un’opinione largamente condivisa rinviene nell’art. 669 octies, comma V, c.p.c. la regolamentazione della c.d. domanda arbitrale qualificata, con la quale si individua quel peculiare atto introduttivo che, se dotato dei tre requisiti normativamente previsti (intenzione di proporre la domanda; proposizione della domanda; nomina degli arbitri), è idoneo a produrre gli effetti sostanziali di interruzione (istantanea e permanente) della prescrizione, trascrizione e conservazione dell’efficacia del provvedimento cautelare.
  13. Per tale ragione alcuni Autori hanno ritenuto che l’utilizzo dell’atto di cui all’art. 669 octies, comma V, c.p.c. costituisca un vero e proprio onere a carico della parte, in quanto il legislatore impone determinate condizioni e modalità di condotta (la redazione e notifica della domanda qualificata) a chi voglia realizzare un proprio interesse (l’attore in arbitrato, che agisce per la tutela di un proprio diritto).
  14. La lunga elaborazione è approdata, in una prospettiva sistematica, in alcune recenti pronunzie del giudice nomofilattico che ha puntualizzato la correlazione fra la domanda arbitrale ed un nucleo insopprimibile di garanzie, sostanziali e processuali, apprestate dall’ordinamento alle parti cui non è concesso derogarvi.
  15. Giova rilevare che il principio della necessità che la domanda di arbitrato sia portata a conoscenza della controparte è stato espressamente ribadito dalla Suprema Corte, per altro sottolineandosi la plausibilità della tesi fondata sull’indispensabilità di un formale procedimento di notificazione (Cass., Sez.I, 20 febbraio 2012, n. 2400). Tanto è giustificato dal rispetto delle norme di ordine pubblico processuale e, in particolare, del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, oggetto di disciplina legale non derogabile in via convenzionale.
  16. La Suprema Corte in altra decisione ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato “circa la natura indefettibile della notifica della domanda di arbitrato, come atto distinto dalla nomina dell’arbitro, la quale, del resto, può anche mancare quando, come nel caso in esame, la relativa designazione sia già contenuta nella clausola compromissoria. Decisivo rilievo assume il valore delle richiamate norme di cui alla n. 25 del 1994, nel senso che la loro operatività sul piano sostanziale – a fini, come rilevato, cautelari, nonchè in materia di interruzione della prescrizione e di trascrizione – implica il verificarsi della litispendenza.  La necessità di una domanda arbitrale – intesa quale atto con il quale una delle parti comunica formalmente all’altra la volontà di avvalersi della clausola compromissoria o del compromesso, propone la domanda e solo eventualmente procede alla nomina degli arbitri – prescinde dalla natura – giudiziale o negoziale – attribuita all’arbitrato rituale. Le sezioni unite di questa Corte, nel ribadire la natura privatistica dell’arbitrato (Cass., 5 maggio 2011, n. 9839…….. che “la domanda di arbitrato (unico atto con un preciso nomen iuris in una procedura in cui non esistono atti tipici nominati) è un atto complesso, costituito da tre distinti nuclei: la manifestazione della pretesa, la dichiarazione di voler promuovere il procedimento arbitrale, la nomina degli arbitri, se spetta” (v. Cassazione civile sez. I , – 14 settembre 2012, n. 15445).
  17. La questione della determinazione del momento iniziale del procedimento arbitrale va ricondotta allo schema della legge n. 25/1994, che, modificando gli artt. 669-octies c.p.c., 2943 c.c. e gli artt. 2652, 2653, 2690 e 2691 c.c., induce l’interprete ad affermare la necessità della proposizione di una compiuta domanda di arbitrato. In tal senso, può considerarsi attivato il giudizio di merito – ottenuto un provvedimento cautelare – ed è interrotta la prescrizione, allorché la parte notifichi all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. Tale atto è altresì  equiparato alla domanda giudiziale ai fini della trascrizione. Inoltre, ex art. 2945, comma 4, « la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell’atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull’impugnazione».
  18. La riforma del 1994, in punto di domanda di arbitrato, ha indubbiamente rappresentato una svolta: da un lato, infatti, essa ha chiarito qual è l’atto che deve contenere la domanda, tenendo conto che quest’ultima è condizione indefettibile dell’arbitrato, al fine di porre gli arbitri in condizione di adempiere il mandato loro conferito; dall’altro, si ricava che la litispendenza arbitrale è determinata dalla notificazione dell’atto contenente la domanda come disciplinato dalla legge del 1994.
  19. La nomina dell’arbitro non è momento necessario della domanda, dovendo questa contenere, per essere tale, oltre alla proposizione della pretesa giuridica (che costituisce l’oggetto sostanziale sul quale interverrà il giudizio), il profilo della vocatio in ius.
  20. Non è pertanto legittimo appellarsi, con riferimento alle modalità di avvio del giudizio arbitrale, al principio della libertà delle forme: l’inizio del processo arbitrale deve necessariamente coincidere con la notifica dell’atto formale contenente gli elementi sopra descritti. In mancanza, non sono integrati né l’avvio del giudizio, né il contraddittorio con la controparte.
  21. L’affermazione contenuta nella memoria di replica della ******* ss secondo cui “l’art. 35 del d.lgs. dispone solo il deposito della domanda al registro delle imprese e ciò ai fini della pubblicità notizia nei confronti dei terzi, null’altro – ai fini procedurali – aggiunge la detta norma” si pone in attrito con il principio espresso dalla Cassazione secondo cui: “Le cose stanno invece diversamente per il c.d. arbitrato societario, perchè il Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 2, prescrive inderogabilmente che il potere di nomina degli arbitri sia conferito ad un terzo (estraneo alla società). Nulla è detto quanto al modo d’instaurazione del procedimento, ma è indubbio che anche in questo caso si renda necessaria la proposizione di una domanda, che valga ad identificare gli estremi oggettivi e soggettivi del rapporto arbitrale, come del resto si ricava dal primo comma del successivo art. 35, che prevede l’iscrizione di tale domanda nel registro delle imprese. La domanda diretta alla controparte qui si distingue però nettamente dall’istanza per la nomina degli arbitri, che dev’esser rivolta al terzo cui spetta compiere tale nomina e non alla controparte, senza che vi sia quindi necessaria contestualità tra questi due atti.”( Cass. Sez.I, 20 febbraio 2012, n. 2400). Giova rilevare, ad ogni modo, che la difesa della ******* ss. non ha fornito prova dell’adempimento richiesto dall’art. 35 cit.
  22. In questo quadro, non appaiono persuasive le difese della ******* s.s. nella parte in cui Il verbale datato 23.11.2018, nel quale sono pedissequamente riportati i quesiti della società istante, è stato notificato a mezzo p.e.c. al difensore della f.lli ******* s.s. ed alla cooperativa ******* all’indirizzo di p.e.c. estratto dal registro INIPEC”.
  23. Tale attività, svolta dal Collegio Arbitrale e non già dalla parte onerata, è inidonea a produrre gli effetti sostanziali e processuali discendenti dalla proposizione rituale della domanda introduttiva (“D’altra parte, la comunicazione di atti inerenti alla procedura arbitrale (il cui contenuto, come testé evidenziato, non è possibile apprezzare in questa sede) da parte dell’arbitro, senza che il giudizio sia stato validamente instaurato nei termini in precedenza esposti, non può determinare il dovere della parte “convenuta” di esercitare la propria attività difensiva, analogamente a quanto può ipotizzarsi in relazione a un soggetto che, pur non avendo ricevuto alcuna notifica di un atto di citazione, sia destinatario di determinati provvedimenti, di natura interlocutoria, emessi nell’ambito di un giudizio ordinario. Né può seriamente sostenersi che le comunicazioni effettuate dall’arbitro – il quale, per altro, non può considerarsi nuncius della parte attrice, così perdendo ogni carisma di terzietà (anche se, per il vero, la controricorrente sostiene, così proiettando un’imbarazzante ombra sull’intera vicenda, che nel caso di specie l’arbitro designato sarebbe l’effettivo dominus dell’Associazione) – avrebbero comunque consentito l’instaurazione del contraddittorio. Invero l’attività dell’arbitro, come quella consistente nell’invito alla Dolci a svolgere le proprie difese, non può che riferirsi al procedimento arbitrale: presupponendone, quindi, sia dal punto di vista logico che giuridico, la valida instaurazione, che nella specie, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, non ha mai avuto luogo.” ( Cass. Sez.I, 20 febbraio 2012, n. 2400).
  24. Ne deriva, conseguenzialmente, che la mancata proposizione della domanda di arbitrato nei confronti della controparte inficia radicalmente il procedimento arbitrale in termini di inammissibilità, precludendo al Collegio Arbitrale di esaminare, nel merito, la richiesta avanzata dalla società ******* s.s.
  25. In considerazione della complessità della vicenda arbitrale trattata e con riferimento alle questioni di merito dedotte, appare equo disporre la compensazione delle competenze professionali fra le parti, mentre, con riguardo al regime delle spese di arbitrato, si ravvisa di confermare l’ordinanza collegiale del 23 novembre 2018.

DISPOSITIVO

Il Collegio, pronunziando definitivamente sulla controversia:

dichiara inammissibile la domanda proposta dalla società ******* s.s.;

compensa le spese e competenze professionali fra le parti;

conferma, per il regime delle spese di arbitrato, l’ordinanza collegiale del 23 novembre 2018.

Così deciso in Lamezia Terme, via del Progresso 109, in data 22 gennaio 2019.

 

prof. Aquila Villella

 

avv. Antonello Sdanganelli

 

dott. Antonio Torcasio

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