L’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, mossa dall’assunto della sopravvenuta inadeguatezza degli standard tecnici posti a base di gara, asseritamente resi non più attuali dalle nuove esigenze imposte dall’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid 19 per la necessità di interventi di pulizia e di sanificazione assai più frequenti e incisivi di quelle preventivati nel capitolato speciale, finalizzata ad ottenere la revoca e conseguente rinnovazione della procedura di gara, sottende l’invocazione dell’esercizio del potere di autotutela. Poiché l’autotutela si atteggia quale attività amministrativa discrezionale o non doverosa, la parte ad essa interessata, onde precostituirsi una possibilità di successiva azione giudiziale, ha l’onere di formulare un sollecito o una diffida a riprovvedere, riservandosi di agire avverso l’eventuale inerzia dell’amministrazione compulsata o l’atto reiettivo da questa adottato. In assenza di un riscontro non satisfattivo (espresso o tacito) ad una preventiva richiesta di autotutela, l’azione impugnatoria si è rivelata inammissibile, in quanto monca di un oggetto immediato, non potendo questo identificarsi negli atti della gara, dei quali non è stato prospettato alcun intrinseco vizio originario o sopravvenuto. Nel descritto scenario, un ipotetico scrutinio nel merito del ricorso avrebbe di fatto comportato un sindacato su un potere amministrativo ancora non esercitato, precluso dall’art. 34 comma 2 c.p.a., per difetto dell’oggetto dell’impugnazione, il quale (sia esso un atto o un silenzio) non può che preesistere all’azione giudiziale, pena la privazione dell’amministrazione delle facoltà sue proprie, le quali risulterebbero surrogate per via giudiziale, mediante una impropria invasione da parte del giudice della sfera riservata del potere pubblico.
massima di redazione
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Cons Stato sez III sentenza 2704-2022