Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 23 gennaio 2024 n. 742. Cooptazione, possesso dei requisiti, dichiarazione univoca, responsabilità verso la stazione appaltante.

La cooptazione prevista dall’art. 92, comma 5, del d.P.R. 207/2010 è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA, con la conseguenza che il soggetto cooptato – esentato dal possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando, purché detti requisiti siano posseduti dalle altre imprese e purché l’impresa cooptata possegga una qualificazione di importo pari all’ammontare complessivo dei lavori affidati – non può acquistare lo status di concorrente e alcuna quota di partecipazione all’appalto, né rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi.

Per evitare un uso improprio finalizzato all’elusione della disciplina inderogabile in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, la cooptazione deve necessariamente scaturire da una dichiarazione espressa ed inequivoca del concorrente. Va esclusa, invece, laddove la società asseritamente cooptata abbia tenuto un comportamento tale da manifestare la volontà, oltre che di eseguire lavori, anche di impegnarsi direttamente nei confronti della Amministrazione appaltante al pari di una sostanziale associata.

Il cooptato, per sua natura, non partecipa alla procedura e non assume alcuna responsabilità nei confronti della stazione appaltante il cui referente è il concorrente/offerente, unico soggetto a dover possedere i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale, compresa l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali  (ANGA), richiesti dal bando.

massima di redazione

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Consiglio Stato sez V sentenza 742-2024

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