Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 16 ottobre 2020 n. 6282. Distanza, altezza massima in interventi di demolizione e ricostruzione

Modigliani

Con le modifiche apportate dall’art. 5 del D.L. n. 32/2019 all’art. 2 bis del TU edilizia la demolizione e ricostruzione di un fabbricato è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo. A voler applicare il limite inderogabile di distanza ad un immobile prodotto da ricostruzione di un altro preesistente si otterrebbe che, da un lato, l’immobile de quo non potrebbe essere demolito e ricostruito, se non arretrando rispetto all’allineamento preesistente con conseguente possibile perdita di volume e realizzandosi, quindi, un improprio effetto espropriativo del D.M. n. 1444/1968; dall’altro lato, esso non potrebbe in ogni caso beneficiare della deroga di cui all’ultimo comma dell’art. 9 dello stesso decreto, allorquando la demolizione e ricostruzione (ancorché per un solo fabbricato) non fosse prevista nell’ambito di uno strumento urbanistico attuativo con dettaglio plano volumetrico. Anzi, la stessa circostanza che la deroga di cui all’art. 9 sia prevista per il tramite di strumenti urbanistici attuativi conferma quanto innanzi affermato, e cioè che le norme sulle distanze di cui al D.M. n. 1444 si riferiscono alla nuova pianificazione del territorio e non già ad interventi specifici sull’esistente.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato Sez IV sentenza 6282-2020

This Post Has Been Viewed 907 Times