Quanto al principio di precauzione in materia di compatibilità ambientale del progetto di impianto per il trattamento e co-incenerimento di rifiuti speciali prodotti dalla biostabilizzazione di rifiuti urbani, ai fini di proteggere la salute pubblica da fenomeni potenzialmente inquinanti, la sicurezza della tecnologia impiegata va verificata oltre all’assenza di incidenti nelle altre attività consimili, nelle risultanze offerte dalla parte processuale nel corso del procedimento e la predisposizione di un piano di monitoraggio e controllo e di studi, nell’elaborazione sugli impatti cumulativi redatta da società specializzata nel settore, asseverata dall’azienda regionale di controllo ambientale, nonché mediante l’ampiezza delle valutazioni rimesse alle autorità preposte ai procedimenti di AIA e VIA rispetto alle quali le censure sollevate sollecitano il giudice amministrativo ad un sindacato di merito al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a.
La carenza sopravvenuta di interesse – del quale occorre avere la certezza della inutilità della decisione mediante un accertamento rigoroso – colpisce la parte originaria ricorrente e non il controinteressato, circostanza quest’ultima che non si verifica nel caso in cui l’autorità emanante (Regione) si è costituita per difendere il proprio operato aderendo all’appello del controinteressato.
massima di redazione
testo integrale
Consiglio Stato sez IV sentenza 6088-2022