Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 22 dicembre 2022 n. 11219. Intese, conferenza dei servizi, accordo di programma, variante urbanistica, Regione, obbligo di provvedere, commissario ad acta.,

Giacomo Balla

Affinchè le intese raggiunte ai sensi dell’art. 34 del d.lgs n. 267/2000, in sede di conferenza preliminare dai rappresentanti degli enti locali e degli altri organismi pubblici coinvolti nella realizzazione di un intervento costruttivo in variante allo strumento urbanistico del Comune promotore, oggetto della conferenza di servizi e del successivo accordo di programma, producano efficacia giuridica, occorre che siano approvate dall’organo della Regione, ad approvare gli strumenti urbanistici comunali e le sue varianti. Ove non giunga una determinazione circa la definitiva manifestazione di volontà esitale dell’intera attività procedimentale volta alla variante urbanistica, sussiste in capo ai privati interessati all’intervento la legittimazione e l’interesse ad agire, essendo l’amministrazione regionale venuta meno ad un puntuale obbligo di provvedere che investe, tuttavia, soltanto l’an del procedimento di verifica e valutazione dell’accordo e non anche il quid del medesimo, il cui contenuto è rimesso, invece, alla discrezionalità dell’amministrazione regionale.

L’esercizio del potere regionale non è destinato a risolversi nel mero ed asettico recepimento delle conclusioni espresse dalla conferenza di servizi, tantomeno dagli uffici e rappresentanti partecipanti, ma comporta in ogni caso la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’accordo di programma, oltre che della correttezza dei pareri formulati dagli uffici in vista dell’adozione dell’atto definitivo di approvazione dell’accordo stesso, soprattutto per quanto riguarda le previste variazioni urbanistiche, in ordine alle quali la Regione mantiene uno spazio di valutazione discrezionale comprensivo della congruità delle scelte urbanistiche proposte per il migliore assetto del territorio.

L’elusione dell’obbligo di dare seguito agli adempimenti previsti dall’art. 34, comma 4, d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, espone la Regione al giudizio ex art. 34, comma 4, c.p.a. con la nomina del commissario ad acta, in caso di mancata attivazione del procedimento nei termini prescritti o di sua ingiustificata protrazione rispetto ai termini ordinariamente stabiliti dalla legge.

massima di redazione

testo integraleConsiglio Stato sez IV sentenza 22.12.2022 n. 11219

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