Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 23 maggio 2016 n. 2110. Il giudizio negativo della commissione di un concorso notarile non può essere contestato con un autorevole parere pro veritate

Ai fini della contestazione del giudizio negativo di una prova scritta del concorso notarile, un autorevole parere pro veritate allegato in giudizio a sostegno della posizione della candidata non può essere contrapposto all’attività di valutazione della commissione connotata da discrezionalità tecnica. parere pro veritatePareri di tal genere sono sostanzialmente irrilevanti al fine di confutare il giudizio della Commissione, né idonei a dimostrare la possibilità che la traccia d’esame ammettesse una diversa soluzione. Spetta in via esclusiva a quest’ ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia in discussione.

testo integrale

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 23 maggio 2016 n. 2110. Presidente: Poli; relatore: Castiglia

FATTO e DIRITTO

La dottoressa ******** ha partecipato al concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito nel 2009 ed è stata esclusa all’esito della correzione del secondo elaborato (atto di diritto commerciale) per grave insufficienza, senza che – in applicazione dell’art. 11, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 – la Commissione procedesse alla lettura del terzo elaborato.

La candidata ha impugnato il giudizio di inidoneità e la conseguente non ammissione alla prova orale con un ricorso che il T.A.R. per il Lazio, sez. I, ha respinto con sentenza 21 novembre 2013, n. 9940.

Il Tribunale regionale ha ritenuto che:

contrariamente all’assunto della ricorrente, la motivazione del giudizio negativo, reso sulla seconda prova scritta, non sarebbe erronea, sviata e non corrispondente ad alcuna delle tipologie preventivamente individuate dalla Commissione per dichiarare l’immediata idoneità senza proseguire nell’esame degli altri elaborati;

sarebbe infondata la censura secondo cui erroneamente la Commissione avrebbe ritenuto che la traccia potesse avere un’univoca lettura, sia perché non veniva in questione l’astratta possibilità di trasformare un’impresa familiare in società di capitali, sia perché sarebbe del tutto evidente ciò che la traccia stessa richiedeva, sia, infine, perché il profilo determinante sarebbe stato costituito dalla mancata chiarezza del fine perseguito nell’elaborato della ricorrente (il che renderebbe inutili e non dirimenti tutte le altre considerazioni svolte dalla ricorrente anche sulla base di un parere pro veritate allegato);

del pari sarebbe infondata la censura di genericità degli altri rilievi formulati dalla Commissione (sicché il giudizio negativo sarebbe privo di una reale motivazione), in quanto la formulazione adoperata consentirebbe di ricostruire con chiarezza e compiutamente il processo logico seguito;

la valutazione della Commissione sarebbe espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile in sede giurisdizionale nel merito ma solo per palese eccesso di potere, secondo talune ben note ipotesi-limite (manifesta superficialità, incongruenza, irragionevolezza, disparità, se emergenti dalla stessa documentazione).

Con separato ricorso, ancora pendente di fronte al giudice di primo grado, la candidata ha anche impugnato, per illegittimità derivata, la graduatoria definitiva del concorso.

La dottoressa ****** ha interposto appello contro la sentenza n. 9940/2013, deducendo sotto diversi profili l’error in iudicando.

5.1. L’appellante premette l’esposizione della disciplina del concorso notarile, illustra la procedura seguita dalla Commissione ed espone un unico complesso motivo di gravame, articolato in distinti profili.

5.2. Essenzialmente, la motivazione addotta dalla Commissione non corrisponderebbe alla figure tipiche predeterminate nei criteri che la Commissione stessa si è data. La candidata non avrebbe compiuto alcun travisamento della traccia e da questa erronea premessa deriverebbe una serie di conseguenze anche in ordine alla idoneità della soluzione proposta. La Commissione si sarebbe arrestata alla mera constatazione che la soluzione proposta dall’appellante – considerata coerente con la formulazione letterale della traccia e ritenuta corretta anche da un autorevole parere pro veritate allegato – era semplicemente differente da quella adottata dalla Commissione e neppure avrebbe valutato la possibilità che il quesito ammettesse una diversa soluzione. Sarebbe dunque irrimediabile il vizio della motivazione e apparirebbe macroscopico l’eccesso di potere per illogicità manifesta, errore e travisamento dei presupposti di fatto, difetto di motivazione e motivazione apparente.

5.3. Né poi sussisterebbe l’affermata mancanza di chiarezza del fine perseguito nell’elaborato, che si risolverebbe semplicemente nell’essersi la candidata discostata dalla soluzione preferita dalla Commissione.

Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, non potrebbe non rientrarvi l’errore ostativo da parte della Commissione nella percezione della traccia. Non vi sarebbe in ciò alcuno scivolamento in valutazioni di merito, nelle quali invece sarebbe sceso proprio il primo giudice, motivando infine la propria decisione di rigetto con ulteriori rilievi generici e immotivati.

Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio per resistere all’appello sostenendo la piena correttezza dell’operato della Commissione, l’insindacabilità nel merito del giudizio da questa espresso, l’irrilevanza del parere pro veritate allegato al ricorso introduttivo di primo grado.

6.1. Sul punto specifico del contenuto dell’atto, l’Amministrazione sostiene che il candidato non avrebbe ben ponderato la peculiarità del caso (trasformazione da comunione ereditaria di azienda in società a responsabilità limitata), ignorando che il fenomeno della trasformazione eterogenea sarebbe stato espressamente disciplinato dal legislatore della riforma societaria, il quale – nel nuovo art. 2500 octies c.c. – non avrebbe affatto previso la possibilità di trasformare in società di capitali anche un’impresa familiare.

Con memoria depositata il 25 marzo 2016, la dottoressa ****** ha rinnovato e ampliato le proprie argomentazioni, richiamando anche giurisprudenza della Corte di cassazione che confermerebbe la correttezza della tesi da lei sostenuta in sede di concorso.

Con memoria depositata il 7 aprile 2016, l’appellante ha ancora ripetuto e ulteriormente ampliato le tesi già svolte, replicando anche alla memoria dell’Amministrazione.

In data 20 aprile 2016, la dottoressa ****** ha depositato un’istanza di cancellazione della causa dal ruolo.

All’udienza pubblica del 28 aprile 2016, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

In via preliminare, il Collegio rileva che:

la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono considerarsi assodati i fatti oggetto di giudizio;

l’istanza di cancellazione della causa dal ruolo non può essere accolta, posto che essa è motivata in termini del tutto generici (la possibile imminente indizione di un nuovo concorso per notaio), il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato il 27 settembre 2012, la controversia appare matura per la decisione e l’onere imposto al giudice e alle parti di cooperare per la realizzazione della ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, c.p.a.) è orientato anche alla tutela dell’interesse pubblico al sollecito esercizio della funzione giurisdizionale;

ratione temporis, alla vicenda si applica l’art. 11 del decreto legislativo n. 166 del 2006, nel testo antecedente la modifica del comma 5 introdotta dall’ articolo 34, comma 50, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 179;

secondo il comma 5 dell’art. 11, nel testo applicabile, “il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione”;

per il nuovo comma 5, “il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione”.

Per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso:

il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti;

il punteggio numerico vale come sintetica motivazione (cfr. riassuntivamente, per tutte, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2629; Corte cost., 8 giugno 2011, n. 175; Corte cost., 1° agosto 2008, n. 328, relativa al concorso notarile, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.);

anche dopo la riforma del più volte menzionato art. 11, il punteggio numerico vale come motivazione, cambiando solo l’incidenza dei criteri generali e delle formulazioni standard, all’uopo predeterminati, con il giudizio sull’elaborato del singolo candidato.

La dottoressa ****** si duole della valutazione negativa della Commissione, che ritiene non solo infondata nel merito (e sul punto conviene non darsi tutela giurisdizionale), ma prima ancora manifestamente irragionevole e perciò illegittima.

Per valutare tale doglianza, è utile anche in questa sede riassumere il modus procedendi della Commissione.

14.1. In data 14 marzo 2011, la Commissione ha adottato

i criteri generali di correzione degli elaborati (art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 106/2006);

i criteri di immediata esclusione, cioè le ipotesi di nullità o gravi insufficienza che consentono di dichiarare il candidato inidoneo prima ancora della correzione del terzo elaborato (art. 11, comma 7, dello stesso d.P.R.).

14.2. I criteri generali sono:

la rispondenza dell’elaborato al contenuto della traccia;

l’aderenza delle soluzioni adottate alle norme ed ai principi dell’ordinamento giuridico,

la corrispondenza delle soluzioni all’interesse delle pari, quale manifestato al notaio dai contraenti e disponenti,

l’adeguatezza delle tecniche redazionali, anche nella prospettiva della chiarezza espositiva dell’atto.

14.3. I criteri di immediata esclusione sono:

errata interpretazione, ovvero travisamento della traccia, tali da far pervenire il candidato alla formulazione di un atto che non realizza le finalità pratiche indicate dalle parti;

contraddittorietà tra le soluzioni adottate, ovvero tra esse o una di esse, e le relative ragioni giustificative; mancanza di adeguata giustificazione delle soluzioni adottate;

omessa trattazione di argomenti richiesti in parte teorica ovvero gravi carenze emergenti nella trattazione degli stessi;

gravi, non occasionali, errori di grammatica o di sintassi.

14.3.1. Anche una sola di tali circostanze è legittima causa di esclusione immediata dal concorso.

Nel caso di specie, in ordine all’elaborato di diritto commerciale dell’appellante, la Commissione ha rilevato la grave insufficienza prevista dall’art. 11, comma 7, del decreto legislativo n. 166 del 2006 come causa di immediata esclusione dal concorso notarile perché il candidato avrebbe predisposto “un atto che non realizza le finalità richieste per le seguenti ragioni: non si comprende quale è l’oggetto della trasformazione, cioè a dire se il candidato intenda trasformare la comunione di azienda, come richiesto, ovvero l’impresa familiare, mostrando di non conoscere le differenze tra gli istituti richiesti per la soluzione del caso; i riferimenti concernenti le autorizzazioni richieste dalla traccia sono errati e non praticabili; mancano inoltre i riferimenti alle vicende precedenti la trasformazione, essenziali ai fini della redazione di un atto chiaro, e, quindi, del suo funzionamento.”

Pertanto la Commissione, all’unanimità, ha dichiarato la dottoressa ****** non idonea e la ha esclusa dal concorso senza passare alla correzione della terza prova scritta.

Il nucleo dell’appello è chiaramente sintetizzato alla pag. 9 del ricorso: “Nessun travisamento della traccia è stato compiuto dalla candidata … E’ da qui che si deve muovere. Tutte le altre considerazioni della Commissione sono inevitabilmente pregiudicate dall’erronea premessa”.

L’appello è infondato.

Con dovizia di suggestivi argomenti, la candidata esclusa si impegna per dimostrare come la lettura da lei fatta della traccia sia altrettanto ammissibile di quella condivisa dalla Commissione, se non addirittura l’unica corretta, posto che sarebbe stata proprio la Commissione a incorrere in quel travisamento dei fatti che viene contestato all’appellante (v. pag. 7 della memoria depositata il 25 marzo 2016 e pag. 2 della memoria depositata il successivo 7 aprile).

Tuttavia tanto impegno non giunge al risultato voluto, cioè a rovesciare il percorso argomentativo del Tribunale regionale, il quale del tutto correttamente ha messo a fondamento della propria decisione di rigetto il fatto che:

la questione controversa non riguarda l’astratta possibilità, secondo il diritto vigente, di trasformare una impresa familiare in società di capitali;

interpretando la traccia in conformità del significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, è evidente che, senza possibilità di equivoci, questa richiedesse al candidato di redigere “l’atto necessario a soddisfare le esigenze dei richiedenti mediante la trasformazione della comunione d’azienda gestita in impresa familiare in una società a responsabilità limitata ex art. 2500 octies c.c.”, individuando nella comunione d’azienda, e non nell’impresa familiare, la figura da cui prendere le mosse in vista della trasformazione in tipo di società di capitali;

soprattutto – e in ciò sta il nocciolo del giudizio negativo – l’atto redatto dalla candidata non soddisfa le esigenze pratiche perseguite dalle parti (il che integra la circostanza di immediata esclusione prevista dalla lettera a) perché non si comprende l’oggetto della trasformazione;

si può aggiungere che, secondo la Commissione, la candidata mostrerebbe di non conoscere la differenza tra comunione d’azienda e impresa familiare (il che è confermato dalla lettura dell’elaborato), sicché appare integrata anche la causa di esclusione di cui alla lettera c).

In definitiva, tutto il complesso argomento sviluppato nell’appello e sopra riferito si risolve in una contrapposizione della valutazione di parte al giudizio della Commissione. Il che non è consentito perché, se così fosse, si finirebbe per ampliare le ipotesi di giurisdizione di merito attribuite al G.A. dall’art. 134 c.p.a., che sono invece tassative e non sopportano ampliamento (come ha confermato di recente l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, 27 aprile 2015, n. 5).

Ciò vale anche per l’ulteriore censura rivolta contro il giudizio negativo (a proposito delle autorizzazioni), che non solo investe un aspetto del tutto marginale della valutazione, ma soprattutto si risolve ancora una volta in un non ammissibile sindacato della discrezionalità tecnica esercitata dall’organo.

A queste conclusioni non può essere contrapposto il parere pro veritate su cui l’appellante insiste in quanto, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, pareri di tal genere sono sostanzialmente irrilevanti al fine di confutare il giudizio della Commissione. Spetta in via esclusiva a quest’ ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico (che nella fattispecie il Collegio non rileva), non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia in discussione (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 859; sez. IV, 17 aprile 2009, n. 1853; ivi riferimenti ulteriori).

In definitiva, non sussistono le condizioni per censurare la decisione della Commissione di escludere la dottoressa Molinaro dal concorso senza dover attendere l’esito della correzione del terzo elaborato.

Dalle conclusioni che precedono discende che l’appello è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza impugnata.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

Le spese del secondo grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55, e dell’art. 26 c.p.a.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di appello, che liquida nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge (15% a titolo rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2016

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