Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 29 aprile 2020 n. 2729. Transazione, accordi espropriativi e conservazione del potere ablatorio da parte dell’autorità espropriante.

MAURIZIO CARNEVALI                  Cuoco giullare

Attivato un procedimento espropriativo, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, disciplinata dall’art. 1322 del codice civile e implicitamente richiamata dall’art. 1, comma 1 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre nel perseguimento di interessi pubblici, comune alla fase di stipulazione come in quella di esecuzione, la pubblica Amministrazione può concludere contratti di natura transattiva, anche dopo la scadenza dei termini per emanare il decreto di esproprio, purchè l’Autorità che occupa senza titolo il terreno sia titolare del potere di disporre l’acquisizione, ai sensi dell’art. 42 bis del testo unico sulle espropriazioni. In alternativa, l’Amministrazione e le parti private ben possono delineare un assetto di interessi condiviso, su un piano paritario, anche concludendo un accordo previsto dall’art. 11 della citata legge n. 241 del 1990, pur se non strettamente riconducibile agli accordi di cessione del bene espropriando. La stipulazione di un contratto volto all’alienazione di un’area sulla quale è prevista la realizzazione di un’opera pubblica non priva l’Amministrazione dell’esercizio del potere ablatorio. Se gli accordi transattivi intercorsi non configurano ex se una cessione volontaria del suolo, rinviando ad un atto formale (cioè ad un atto consensuale traslativo o, in sua mancanza, al decreto di esproprio) il trasferimento del bene, essi finiscono per svolgere nell’ambito del procedimento espropriativo una funzione del tutto analoga a quella assegnata all’accordo sull’indennità seguito da rituale decreto ablativo, soprattutto quando le parti prevedano come possibile, per qualsiasi ragione, che non si concluda in modo fisiologico il procedimento espropriativo o che non vi sia un successivo atto traslativo.

L’acquiescenza al provvedimento, da sottoporre ad uno stringente vaglio in sede giurisdizionale, onde evitare l’elusione dei valori costituzionali tutelati dagli art. 24, primo comma, e 113, primo comma, Cost.; tuttavia, va configurata se emerge una condotta (espressa o tacita) univoca sulla irrefutabile volontà di accettare gli effetti e l’operatività del provvedimento o una libera volizione all’emanazione del provvedimento astrattamente lesivo.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato Sez IV sentenza 2729-2020

This Post Has Been Viewed 699 Times