Il sindaco non può legittimamente adottare un atto che ha determinato la mancata risposta del competente organo dell’ente all’istanza di indizione di una nuova gara per l’assegnazione, in concessione, della coltivazione di una risorsa termale, precludendo ab imis ogni legittima decisione sull’indizione o meno della gara che, ai sensi degli artt. 78, comma 2, e 107, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 267/2000, compete al dirigente del relativo servizio comunale. Con la nota sindacale, comprensiva di autonome ragioni giustificatrici a sostegno del proprio diniego, il Comune, nella persona del Sindaco, ha manifestato di non voler dare corso all’istanza dell’operatore interessato, così manifestando anche un chiaro comportamento concludente di aver già deciso.
massima di redazione
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Cons Stato sez IV sentenza 6675-2022