Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 31 luglio 2023 n. 7412. Appalto trattamento rifiuti, concorrenza, prossimità impianti recupero, libera circolazione, affidamento diretto.

Giuseppe De Nittis

In materia di affidamento dell’appalto di trattamento della frazione di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata mediante procedura di evidenza pubblica negoziata senza pubblicazione del bando di gara, la “gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani” è  improntata alla concorrenza, dell’affidamento mediante gara, mentre la “libera circolazione sul territorio nazionale” e la “prossimità agli impianti di recupero” non costituiscono eccezioni alla regola della concorrenza, ma principi che possono interagire con quest’ultima regola.

Il principio di “prossimità agli impianti di recupero”, pur essendo, a sua volta, teleologicamente connesso alla tutela ambientale, non comprime in maniera assoluta la concorrenza, consentendo, l’affidamento diretto e senza gara di un appalto o di una concessione di servizi, ma permette di valorizzare nell’ambito del procedimento di selezione dell’affidatario del servizio svolto mediante gara, quelle offerte che ne garantiscono maggiormente il rispetto.

L’art. 181, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 non pone né implica la deroga dei procedimenti concorrenziali di selezione dei contraenti affidatari del servizio, ma, più semplicemente, prevede la possibilità di incentivare (“privilegiando”) quelle modalità di recupero e riciclaggio che sono “attuative” del principio di prossimità degli impianti di recupero.

Dalla formulazione letterale della norma, che individua nel recupero dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata (“al fine di favorire il più possibile il loro recupero”) l’obiettivo principale posto dal legislatore, “il principio di prossimità agli impianti di recupero” risulta posto come un criterio preferenziale – un obiettivo ulteriore -, da incentivare “anche con strumenti economici”, ma senza che tale “obiettivo ulteriore” trasformi la libera circolazione sul territorio dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero, “sempre ammessa”, al fine di “favorire il più possibile il loro recupero”, da regola ad eccezione, ed implichi, in via ulteriore, il sovvertimento delle regole in materia di affidamento degli appalti.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez. IV sentenza 7412-2023

 

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