L’obbligo di bonifica di un’area standard assunto in sede convenzionale dal lottizzante è divenuto parte di un più complesso regolamento contrattuale, dal quale scaturiscono le singole obbligazioni il cui adempimento è preteso dall’ente comunale. Esso agisce per l’esecuzione – non di obblighi di bonifica discendenti dalla legge – di un obbligo convenzionale volontariamente assunto dalla parte privata, nella piena consapevolezza, quanto meno, della possibilità che la bonifica del sito potesse rendersi necessaria prima della cessione delle aree standard, essendo richiamata in convenzione la presenza in loco di una ex cava “ritombata”.
massima di redazione
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Consiglio Stato sez IV sentenza 1580-2022