Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 7 dicembre 2022 n. 10731. Formazione piano urbanistico, adozione, approvazione, modifiche essenziali, ripubblicazione.

Maurizio Carnevali

In materia urbanistica, l’eventualità che le previsioni del piano urbanistico comunale subiscano, in sede di approvazione definitiva, delle modifiche o una rielaborazione complessiva rispetto al piano adottato, è un effetto del tutto connaturale al procedimento di formazione del suddetto strumento urbanistico, che, per l’appunto, contempla, nella fase finale, la possibilità di cambiamenti in conseguenza dell’accoglimento delle osservazioni pervenute. Laddove le modifiche introdotte incidono sulle caratteristiche essenziali dello strumento stesso e sui suoi criteri di impostazione, si rende necessario riavviare procedimento di formazione con la ripubblicazione, da parte del Comune, a causa di innovazioni tali da mutare radicalmente l’impostazione del piano urbanistico. L’obbligo della ripubblicazione non sorge nel caso in cui le modifiche non comportino uno stravolgimento dello strumento adottato ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, ma consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree.

Occorre distinguere tra: modifiche  obbligatorie, indispensabili ad assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l’adozione di standard urbanistici minimi; modifiche  facoltative, consistenti in innovazioni non sostanziali; modifiche concordate, conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate dal Comune.

Mentre per le modifiche facoltative e concordate, ove superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, sussiste l’obbligo della ripubblicazione da parte del Comune, diversamente, l’adempimento non è richiesto per le modifiche obbligatorie, introdotte dall’intervento regionale o di altra autorità competente, che rendono superfluo l’apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez IV sentenza n. 10731-2022

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