Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 9 ottobre 2018 n. 5813

Maurizio Carnevali

Ove il ricorrente prospetti l’illegittimità della norma che attribuisce all’organo adottante l’atto impugnato la specifica competenza ad adottarlo (nell’ambito di una organizzazione amministrativa normativamente definita), tale questione non è rilevante in quanto non attiene al rapporto diretto tra oggetto del giudizio amministrativo, norma regolatrice applicabile ed (eventuale) illegittimità costituzionale di questa (rendendo in tal modo la questione “rilevante”), ma riguarda una questione a monte, estranea all’oggetto del giudizio, e che concerne la coerenza delle norme che hanno istituito l’ente – alla cui sfera giuridica la delibera è riconducibile – con l’ordinamento costituzionale. La rilevanza della questione di legittimità di una norma deve afferire direttamente al thema decidendum, come definito dai motivi di ricorso, e sempre che il giudice, sussistendo presupposti processuali e condizioni dell’azione, possa decidere la causa nel merito. Il motivo di (presunta) illegittimità dell’atto impugnato derivando da una prospettata incostituzionalità della norma che istituisce il soggetto agente, non supera lo scrutinio sulla rilevanza della questione, nella misura in cui l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denunciate non produrrebbe un effetto “diretto” nel giudizio in corso, ma solo (ed eventualmente) un effetto “indiretto”, poiché incostituzionale non sarebbe la norma applicata nel caso di specie, ma la norma che a suo tempo istituì il soggetto giuridico che successivamente ha adottato l’atto ritenuto lesivo.

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Consiglio di Stato IV n 5813-2018

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