Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 13 giugno-pratile 2025 n.5194. Soccorso istruttorio integrativo e sanante, garanzia provvisoria incompleta, sanabilità, scadenza presentazione offerte.irregolarità

Silvio Mazzotta

L’art. 101, comma 1, lett. a), Codice dei Contratti pubblici, che disciplina il c.d. soccorso istruttoriointegrativo, distinto dal soccorso istruttorio c.d. sanante, disciplinato dall’art. 101, comma 1, lett. b), norma dal contenuto generale che consente di rimediare ad inesattezze o irregolarità formali della stessa documentazione amministrativa, con il solo limite dell’irrecuperabilità della documentazione di incerta imputazione soggettiva, fa espresso riferimento alla garanzia provvisoria. Il Legislatore ha inteso distinguere contenuti e limiti della sanabilità mediante soccorso istruttorio, da altre situazioni generali di sanatoria di irregolarità della documentazione amministrativa, essendosi dato rilievo alla funzione specifica della garanzia provvisoria tesa ad evidenziare la serietà e affidabilità dell’offerta, trattandosi di un istituto che rientra nel patto di integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche.

Dalla piana lettura dell’art. 101 comma 1, lett. a), si evince che, in caso di mancata, incompleta, irregolare presentazione della garanzia provvisoria, il soccorso istruttorio è ammissibile solo qualora il documento che la reca si sia formato validamente, a pena di esclusione dell’operatore, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La sanabilità delle irregolarità della cauzione provvisoria è ancorata ai principi ispiratori del soccorso istruttorio individuabili, da un lato, nella buona fede, che in generale informa i rapporti dell’amministrazione con i cittadini e le imprese, e nel favor partecipationis, senza che possa essere pregiudicata la par condicio, posto che il soccorso istruttorio non deve permettere al concorrente cui è imputabile l’omissione di modificare il contenuto tecnico – economico della propria offerta o di sanare ex post le violazioni della lex specialis, previste a pena di esclusione.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez V sentenza 5194-2025

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