Nell’ambito di un raggruppamento di imprese, la sostituzione interna, non solo in sede di esecuzione ma anche in fase di gara, è limitata all’ipotesi in cui una delle componenti perda i requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 80 del Codice, anche in corso di gara, dovendosi negare la possibilità di operare una rimodulazione soggettiva per sanare la perdita di un requisito speciale di partecipazione, in quanto, qualora l’impresa che si sia impegnata all’esecuzione di una determinata quota delle prestazioni oggetto di appalto, rimanga medio tempore sfornita di qualificazione, è inconferente il possesso sovrabbondante del requisito di capacità tecnica da parte del raggruppamento nel suo complesso.

All’infuori delle limitate e tassative ipotesi previste dai commi 17, 18, 19 e 19 ter dell’art. 48 del Codice, principio cardine è quello dell’immutabilità soggettiva dell’offerente, al quale può derogarsi solo nelle ipotesi tassativamente individuate dal legislatore, fondandosi la contrattazione con la P.A. sul principio della personalità, in quanto i contratti sono stipulati all’esito di una procedura ad evidenza pubblica volta, da un lato, alla scelta dell’offerta migliore e, dall’altro, a tutelare, in via mediata, l’interesse pubblico alla qualificazione tecnica, organizzativa, economica e morale delle imprese partecipanti alle procedure di gara.
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