Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 11 maggio 2022 n. 3723. Validazione e verifica del progetto esecutivo, ruolo del Rup, divieto di concentrazione delle funzioni.

John William Waterhouse

Nel procedimento di verifica e validazione di un progetto esecutivo, caratterizzato dalla peculiarità dell’opera e dalla complessità degli elaborati progettuali, le premesse dell’atto amministrativo di conferimento, da parte del Rup, di incarico dell’attività di verifica ad un soggetto terzo, si palesano in contraddizione (ingiustificata) con il comportamento successivamente assunto dal medesimo RUP che, nonostante la evidente complessità dell’istruttoria, ha revocato l’incarico di verifica affidato a professionisti esterni – che avrebbe consentito di assicurare al procedimento di validazione la tutela dei principi di imparzialità e trasparenza della P.A. – decidendo di assumerlo personalmente, contestualmente a quello di validazione del progetto esecutivo.

L’art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, da interpretare secondo un criterio teleologico in sintonia con le disposizioni che disciplinano il procedimento amministrativo, non contempla una causa tassativa di incompatibilità nel RUP delle attività di verifica e di validazione del progetto posto a base della gara. Nondimeno, secondo l’interpretazione letterale e logica della disposizione, sia, come si è detto, quella teleologica, emerge chiaramente che, laddove sia necessario (come eventualmente poteva verificarsi nella specie, in ragione della complessità progettuale dell’opera da realizzare) comporre un eventuale conflitto sorto tra verificatore e progettista, è opportuno che il validatore sia distinto da quello che ha proceduto alla verifica, atteso che, diversamente opinando, in concreto, non si potrebbe mai configurare, in ipotesi di concentrazione nel responsabile unico del procedimento delle attività di verifica e di validazione del progetto esecutivo, un possibile dissenso del validatore dall’esito delle verifiche effettuate (da se stesso), circostanza fattuale invece prevista espressamente dal Legislatore e dallo stesso regolamentata con un onere di motivazione aggravato.

Nell’ambito di procedure di gara molto complesse, infatti, ai fini di una maggiore trasparenza e correttezza del procedimento, l’attività di validazione dovrebbe riportare da parte del RUP, in maniera specifica, l’eventuale dissenso rispetto agli esiti raggiunti nel rapporto di verifica finale redatto e sottoscritto dal soggetto incaricato che, in ipotesi di coincidenza delle due figure in un’unica persona, non può sussistere, sicchè la richiamata previsione legislativa ne verrebbe in concreto disapplicata.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez V sentenza 3723-2022

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