L’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 («Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione») prevede che le stazioni appaltanti «possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». Pertanto, le previsioni contenute nei protocolli di legalità o di integrità, stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, cit., laddove configurino specifiche cause di esclusione dalla procedura di gara, sono idonee – data la base giuridica fondata sulla norma di rango legislativo – a integrare il catalogo tassativo delle cause di esclusione contemplate dal Codice dei contratti pubblici, specie laddove il disciplinare di gara richieda che i concorrenti presentino le dichiarazioni di accettazione di un “Protocollo di Integrità”, impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti.
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Consiglio Stato sez V sentenza 425-2021