Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 14 dicembre 2021 n. 8340. Indici del collegamento sostanziale fra imprese concorrenti, unicità centro decisionale, esclusione.

Elisabetta Sirani

Il collegamento sostanziale tra due imprese partecipanti alla gara – elemento di per sé idoneo a violare i generali principi di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte – deve essere valutato dalla stazione appaltante sulla base di indizi univoci, precisi e concordanti e di plurimi e convergenti elementi che denotino un siffatto collegamento o una relazione di fatto riconducibile ad un unico centro decisionale, ex art. 80, comma 5, lett. m), del codice dei contratti pubblici, non è deputato ad accertare la concreta idoneità ad alterare il libero gioco concorrenziale. L’impresa esclusa ha l’onere di dimostrare, ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm., anche in via presuntiva, che il rapporto non abbia influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara e che le offerte, per essere imputabili ad un unico centro decisionale, non siano state reciprocamente influenzate, né tantomeno l’erroneità ed illogicità delle circostanze addotte dalla stazione appaltante ad inferire l’imputabilità delle offerte ad unico centro decisionale. La presenza di un documento relativo ad un concorrente nell’ambito dell’offerta di un altro si sostanzia in un fatto in grado di dimostrare che le offerte possano essere state concordate e che siano quindi espressione di un unico centro decisionale, avvalorata dal legame parentale fra i due soggetti imprenditoriali rispetto all’appalto in contestazione e dunque di corroborare sul piano indiziario l’ipotesi dell’unicità del centro decisionale. Nella ricostruzione della ipotesi di collegamento sostanziale non assume rilievo il contenuto dell’offerta ed in particolare il ribasso formulato dai soggetti coinvolti, sfuggendo al concorrente la possibilità di prevedere quale potrà essere quello che si possa collocare immediatamente al di sotto della soglia di anomalia e che dunque possa risultare quello vincente.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez V sentenza 8340-2021

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