Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 14 giugno 2024 n. 5351. Contratti misti, requisiti di qualificazione, prestazione prevalente, combinazione regimi giuridici, dichiarazione subappalto, conservazione della clausola.

Renoir

In un accordo quadro per un contratto misto a prevalenza lavori, di cui la parte servizi costituisce circa il 30%, la regola dell’art.28, comma 1, D.Lgs.50/2016, secondo cui l’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori in virtù della combinazione dei regimi giuridici, servizi, forniture prevista dal contratto, costituisce l’unica eccezione riguardo al criterio della disciplina da prestazione prevalente . Fuori da tale ambito espressamente previsto dalla predetta normativa codicistica in base alla quale i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché quelli di capacità tecnica e professionale debbono essere posseduti in relazione a ciascuna delle attività (lavori, servizi o forniture) che formano oggetto del contratto misto ed a prescindere dal ruolo principale o secondario che tali attività rivestono in concreto, non sono ammesse ulteriori deroghe, peraltro suscettive di stretta interpretazione ed applicazione.

Dichiarare di subappaltareper l’intero importo”, sicuramente costituisce espressione atecnica – sempre più frequenti, in generale, i casi di formulazioni ambigue e scarsamente curate sotto il profilo del linguaggio tecnico-giuridico in merito a dichiarazioni di subappalto e di avvalimento che riguardano, pur sempre, procedure di importante valore sul piano economico – ma è comunque sufficientemente interpretabile nel senso che il raggruppamento aggiudicatario ha evidentemente inteso ricorrere al subappalto di quella quota lavori per tutta la sua interezza proprio in quanto ritenuto obbligatorio, ove soltanto si consideri che, quand’anche la dichiarazione di subappalto presenti taluni aspetti di incerta formulazione, sì da ingenerare dubbi circa gli obblighi gravanti sui soggetti dichiaranti, la stessa deve allora essere interpretata “secundum legem” ossia nel senso di garantirne la conservazione, ai sensi dell’art. 1367 c.c., attribuendo alle clausole stesse un significato che ne consenta l’utile applicazione, piuttosto che la disapplicazione.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez V sentenza 5351-2024

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