Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 16 dicembre 2019 n. 8515. Commistione fra requisiti soggettivi di qualificazione e criteri oggettivi di valutazione dell’offerta

Jan van Eyck

Nonostante risulti pienamente vigente nel Codice dei Contratti Pubblici il principio di separazione fra requisiti soggettivi di qualificazione dei concorrenti, che rilevano per l’ammissione alla gara, e criteri oggettivi di valutazione delle offerte, i profili di carenza soggettivi possono riverberarsi sull’efficienza della prestazione e, dunque, sulla qualità oggettiva dell’offerta. Invero, la differenza ontologica e il conseguente divieto di commistione tra i requisiti soggettivi dell’offerente, che abilitano la singola impresa alla partecipazione alla gara, e i criteri oggettivi di valutazione dell’offerta, che sono strumento del vaglio di meritevolezza dell’offerta stessa, non risulta violato quando i primi non vengano a rilevare in quanto tali (cioè nella fase di ammissione/esclusione degli offerenti), ma (nella fase successiva del vaglio delle offerte) come apprezzabili elementi che incidono sulle modalità esecutive del contratto, in quanto si riverberano sulle caratteristiche oggettive dell’offerta.

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Cons Stato Sez V sentenza 8515-2019

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