Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 18 giugno 2020 n. 3902. Lettera d’intenti e raggruppamento temporaneo di imprese.

Annibale Carracci

Una lettera di intenti sulla base della quale l’operatore economico – che avrebbe partecipato in prima persona alla gestione del servizio – si impegnava a costituire una Joint Venture con la altra impresa per l’esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento, non vale a configurare il rapporto collaborativo, futuro ed eventuale, nello schema giuridico del raggruppamento temporaneo tra imprese di cui all’art. 48 d.lgs. n. 50 del 2016. La lettera di intenti intercorsa tra i due operatori economici, nella quale era pur compreso un mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile, è inidoneo a far sorgere delle vere e proprie obbligazioni giuridicamente vincolanti tra le parti (e men che mai tra le stesse e l’amministrazione aggiudicatrice), non avendo neppure natura contrattuale ma integrando, al più, un impegno con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio. Come tale, i suoi effetti giuridici sarebbero piuttosto rimasti confinati nella sfera della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 ss. Cod. civ., nell’eventualità di una interruzione ingiustificata delle trattative.

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Cons Stato sez.V sentenza 3902-2020

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