Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 18 ottobre 2022 n. 8866. Consorzi stabili, personalità giuridica, consorzi con attività esterna, partecipazione impresa consorziata.

Anonimo XIX secolo

Fra i consorzi, aventi, in genere, carattere mutualisticoin quanto l’attività consortile deve svolgersi nell’interesse delle imprese associate, in quelli stabili, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, costituiti “tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro” che “abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”, i partecipanti danno vita ad una stabile impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio (ossia senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le prestazioni affidate a mezzo del contratto.

Se il consorzio ordinario prende necessariamente parte alla gara per tutte le consorziate e si qualifica attraverso di esse, in quanto le stesse, nell’ipotesi di aggiudicazione, eseguiranno il servizio, rimanendo esclusa la possibilità di partecipare solo per conto di alcune associate, la Corte di giustizia UE ammette la contemporanea partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e della consorziata, ove quest’ultima non sia stata designata per l’esecuzione del contratto e non abbia pertanto concordato la presentazione dell’offerta.

Mentre nei consorzi con attività esterna, privo di personalità giuridica, l’organizzazione è destinata a svolgere un’attività con i terzi, implicando generalmente la creazione di un ufficio al quale faranno capo i rapporti giuridici posti in essere con responsabilità, garantita dal fondo consortile, il consorzio stabile, proprio perché dotato di personalità giuridica implica la costituzione di un’autonoma struttura consortile e il rapporto intercorrente tra consorzio ed imprese consorziate può essere ricondotto al rapporto tra società commerciale e socio, ove lo strumento associativo assume una sua completa autonomia.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez V sentenza n. 8866-2022

This Post Has Been Viewed 305 Times