In tema di modificazione delle circoscrizioni comunali, la limitazione della consultazione – prevista dell’art. 15 del d.lgs. n. 267 del 2000 e della legislazione regionale applicativa – ai soli cittadini interessati dalla modifica dei confini territoriali e dalla modificazione della denominazione, nell’assunto che tra le due realtà territoriali sussiste una conurbazione per dotazione infrastrutturale e funzioni territoriali e per l’integrazione fra le comunità per caratteristiche storico-culturali, di costume e di tradizione, finanche di vernacolo, il profilo storico-culturale, come elemento di  caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi, va associato alla valutazione dell’assetto urbanistico/infrastrutturale, senza la quale emerge il difetto di istruttoria nell’individuazione del corpo elettorale dell’altra comunità che doveva partecipare alla consultazione elettorale.
La modificazione della circoscrizione territoriale di due Comuni interessati, con modifica della denominazione di quello incorporante una frazione appartenente ad altro Comune non integra la fattispecie della fusione di comuni contermini.
Si desume dall’art. 133, comma 2, Cost., che l’interesse correlato all’obbligo di consultazione è riferito direttamente alle popolazioni, e non agli enti territoriali, sicché bene può essere (come verosimilmente nella fattispecie controversa) che la consultazione debba avere la massima estensione, ma non in forza dell’attribuzione delle competenze e neppure di un vincolo costituzionale assoluto, bensì per la sussistenza di un interesse riferibile all’intera popolazione dei Comuni, non avendo rilievo l’incidenza sulle funzioni di gestione del bilancio e di pianificazione territoriale, che la tutela delle stesse non si realizza attraverso la preclusione in astratto della modificazione territoriale, quanto piuttosto attraverso il coinvolgimento ragionevole delle popolazioni interessate alla variazione.
massima di redazione
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Consiglio Stato sez V sentenza 8353-2024