Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 2 gennaio 2025 n. 3. Consorzio stabile, impresa consorziata, esecuzione dell’appalto, conflitto di interesse, collegamento sostanziale, concorrenza, unico centro decisionale, esclusione.

Cesare Ciani

La contestuale partecipazione alla medesima gara di un consorzio e di una società consorziata – ove la stessa non sia stata designata dal consorzio quale esecutrice dell’appalto e non abbia pertanto concordato con il primo la presentazione dell’offerta – non implica l’esclusione non essendo configurabile alcuna ipotesi di conflitto di interesse o di collegamento sostanziale, né fa sorgere in capo alla consorziata alcun onere (o obbligo) dichiarativo circa l’appartenenza ad un consorzio.

E’ irragionevole, sotto il profilo della sproporzione, l’esclusione automatica di tutti gli operatori economici che facciano parte di un Consorzio stabile che mantiene il carattere di soggetto distinto dai consorziati, ancorché non designati quali esecutori, non operando alcuna presunzione assoluta e automatica di interferenza reciproca tra tali soggetti, priva di fondamento giuridico. E’ fatto salvo, ovviamente, il potere della stazione appaltante di verificare, secondo le regole generali, l’esistenza in concreto di un collegamento tra il Consorzio stabile e le imprese consorziate o anche solo tra queste ultime, che possa fare ritenere, sulla base di elementi oggettivi ulteriori, che le offerte siano espressione di un unico centro decisionale con conseguente alterazione delle regole concorrenziali.

In ragione del chiaro ed univoco disposto normativo fissato nell’art. 48, comma 7 del d.lgs. n. 50 del 2016 – in quanto derogatorio del generale principio – di derivazione eurounitaria – del favor partecipationis alle gare – la stessa non può estendersi oltre le ipotesi espressamente contemplate dal legislatore – va osservato che, a differenza della designazione per l’esecuzione, la semplice partecipazione ad un consorzio stabile di per sé sola non integra un elemento indiziario dell’esistenza di un unico centro decisionale, potenzialmente idoneo a compromettere la genuinità del confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 67, comma 4 d.lgs. n. 36 del 2023.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez V sentenza n 3-2025

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