Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 20 giugno 2019 n. 4198. Rilevanza dell’errore nella domanda di partecipazione alla gara.

Tiziano

La domanda di partecipazione ad una procedura di gara, cui si accompagna l’offerta dell’operatore economico, costituisce un atto unilaterale recettizio, che contiene la proposta contrattuale, cpn cui l’operatore economico dichiara la propria volontà di stipulare il contratto con la pubblica amministrazione e, dunque, la disponibilità ad accettare le condizioni previste dal bando per la realizzazione dell’opera, del servizio o della fornitura,  ha un contenuto più ampio poiché l’operatore dichiara anche il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla disciplina di gara. Ai sensi dell’art. 1324 Cod. civ. sono applicabili agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale, salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti, in quanto compatibili, tra cui, gli artt. 1427 e ss. Cod. civ. che disciplinano l’annullabilità del contratto per errore-vizio ed errore ostativo. La prova della riconoscibilità dell’errore da parte del soggetto cui l’atto è diretto, ricade su colui che lo invoca. In caso di dichiarazioni rivolte da privati alla pubblica amministrazione che si assume siano affette da errore – ostativo, è possibile invocare la riconoscibilità dell’errore se, in uno con la dichiarazione errata, siano stati trasmessi alla stessa amministrazione i documenti dai quali sarebbe stato possibile evincere l’errore. Solo a questa condizione, infatti, può richiedersi alla pubblica amministrazione un normale sforzo di diligenza, volto ad accertare l’errore ed autonomamente emendarlo. Sulla “qualità” del dichiarante, va rilevato che dall’operatore economico che prende parte a procedure di gara indette dalla pubblica amministrazione e che, per ciò solo, è consapevole della particolare attenzione richiesta nella compilazione delle offerte e dal quale, dunque, ci si attende la massima diligenza possibile – nell’osservanza del principio di autoresponsabilità – che deve necessariamente informare i rapporti con la pubblica amministrazione, specie in relazione all’indicazione di un requisito attributivo di un punteggio che sarà oggetto di valutazione dell’offerta.

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Consiglio di Stato V sentenza 4198-2019

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