Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 23 giugno 2022 n. 5189. Procedimento sanzionatorio, perentorietà del termine finale, effettività diritto di difesa, certezza dei rapporti giuridici.

La natura sanzionatoria di un provvedimento amministrativo deve essere desunta dagli effetti pregiudizievoli che lo stesso arreca nella sfera giuridica del destinatario, dovendosi avere riguardo alla natura di tali effetti, da valutarsi caso per caso.

Le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera indolore nella vita dell’impresa, anche laddove non prevedano l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché sono comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine, sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche.

Antonio Donghi

Sebbene la finalità del compito affidato all’ANAC consiste nella realizzazione di una banca dati integrata, che raccolga le informazioni e le notizie rilevanti per le stazioni appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici, l’iscrizione nel casellario, a norma dell’art. 213, comma 10, Codice dei contratti pubblici., che denuncia un “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita della prestazione” sebbene in teoria riferita all’utilità della notizia per la stazione appaltante, assume effetti sanzionatori, in quanto incide sull’affidabilità dell’operatore e arreca un concreto pregiudizio all’immagine professionale.

L’esercizio di una potestà sanzionatoria, di qualsiasi natura, ed a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che la preveda, non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta al procedimento sanzionatorio, ciò ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di certezza del diritto, oltre che di tutela dei principi costituzionali del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Proprio la natura del provvedimento sanzionatorio suggerisce la soluzione nel senso della necessaria perentorietà del termine per provvedere, attesa, come si è già detto, la stretta correlazione sussistente tra il rispetto di quel termine e l’effettività del diritto di difesa, avente come è noto protezione costituzionale  nel combinato disposto degli articoli 24 e 97 Cost.

La natura ordinaria dei termini procedimentali non espressamente qualificati come perentori da una norma, se è valida in linea generale, non è però applicabile ai procedimenti sanzionatori, rispetto ai quali, i termini assumono sempre un valore perentorio, a prescindere da un’espressa qualificazione normativa, essendo la perentorietà imposta dal principio di effettività del diritto di difesa dell’incolpato e dal principio di certezza dei rapporti giuridici.

Il tempo dell’agire amministrativo sostiene, nell’ipotesi del potere sanzionatorio di ANAC, il soddisfacimento di interessi che sono ulteriori rispetto al mero rilievo dell’avvenuta infrazione, giustificando, così, la natura perentoria del termine desunta dalla necessità della piena realizzazione dell’effetto dissuasivo della sanzione, che esige anch’esso un lasso temporale il più possibile ristretto tra la contestazione della violazione e l’adozione del provvedimento sanzionatorio, al punto che la esigenza di fissazione di termini perentori a pena di decadenza può essere soddisfatta, nel rispetto del principio di legalità sostanziale, anche da atti normativi secondari o generali a ciò autorizzati, o al limite anche in sede di avvio del procedimento, con una autolimitazione della successiva attività.

massima di redazione

testo integrale

Cons Stato sez V sentenza 5189-2022

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