Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 26 settembre 2022 n. 8237. Principio di proporzionalità, potere comunale di limitazione oraria, sale giochi, ludopatia, interesse pubblico, dignità, sicurezza, salute, quiete pubblica.

Palma il Vecchio

Il principio di proporzionalità che impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, è rispettato se la scelta concreta dell’amministrazione è in potenza capace di conseguire l’obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza). È proporzionata la scelta comunale della limitazione oraria, in potenza capace di conseguire l’obiettivo prefissato, laddove sia tesa a contrastare il fenomeno della ludopatia inteso come disturbo psichico che spinge l’individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano della vita familiare e professionale, oltre che con innegabile dispersione del patrimonio personale. I provvedimenti di limitazione all’attività di organizzazione e gestione dei giochi pubblici sono volti alla tutela di interessi generali (salute, dignità, sicurezza, utilità sociale) e, acclarata la proporzionalità del provvedimento, esso può ben consistere in una misura specifica avente l’obiettivo di contrastare efficacemente le ludopatie.

In forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, paradigma di norma attributiva di potere, il Sindaco disciplina gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica. La questione non si pone quindi sul “se” il potere esiste ma sul “come” esso sia esercitato, dal momento che la norma attribuisce il potere per una causa, l’interesse pubblico specifico modellato dagli elementi del potere, definiti dalla norma (oggetto, soggetto e fine ultimo desunto dalla definizione causale del potere il quale affiora dall’indicazione di tutti i suoi elementi. Non è un caso che l’art. 1 della legge n. 241 del 1990 dispone che l’amministrazione persegue i fini determinati dalla legge che, in questo caso, affida al Sindaco un potere regolatorio, volto all’adozione di determinazioni funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez.V sentenza 8237-2022

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