In una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica, a seguito del rifiuto dell’aggiudicatario di non stipulare il contratto a fronte dell’impennata del prezzo dell’energia, la decadenza pronunziata dalla stazione appaltante e la segnalazione all’Anac, giustificate dalla responsabilità del privato aggiudicatario, tenuto a non a compromettere il buon esito della procedura, derivano dalla stessa legge a sancire che l’aggiudicatario decaduto debba rispondere per la “mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione” dovuta a ogni fatto a lui riconducibile (art. 93 comma 6 d.lgs. 50/2016) e a prevedere (art. 32 comma 6 d.lgs. 50/2016) che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine a disposizione della stazione appaltante per addivenire alla stipula. Una volta intervenuta l’aggiudicazione, l’obbligo della stipulazione del contratto trova la sua ratio nella tutela dell’interesse pubblico alla sollecita definizione della procedura di affidamento, e la sua fonte non nel contratto (non ancora stipulato), bensì nel fatto di essere aggiudicatario all’esito di una pubblica gara che, ai sensi dell’art. 1173, Cod. civ., si pone come idoneo a produrre l’obbligazione.
Il fatto che la società appellante e l’altra concorrente ammessa abbiano presentato nei tempi previsti dal disciplinare le loro offerte economiche avvalendosi della possibilità di rialzo prevista dalle regole speciali, attesta inequivocabilmente che, in corso di gara, pur in presenza di un trend al rialzo dei prezzi dell’energia, e plausibilmente per via del correttivo costituito dal chiarimento offerto dalla stazione appaltante, la procedura conservava la sua appetibilità, tanto da essere contesa tra due concorrenti.
massima di redazione
testo integrale
Consiglio Stato sez.V sentenza 6254-2023