Al fine di evitare l’effetto escludente per irregolarità fiscali commesse dal consorziato, l’art. 97 del d. lgs. n. 36 del 2023 ammette, a certe condizioni, che il consorzio stabile possa adottare misure dirette a sostituire o estromettere i propri componenti, fatta salva l’immodificabilità dell’offerta, valutate dalla stazione appaltante la quale si interfaccia con un operatore collettivo, avente una soggettività giuridica unica.
Le problematiche interne e la trasparenza dei relativi rapporti instaurati fra componenti del consorzio, i quali si assumono la responsabilità di avere riposto fiducia negli stessi, creando una soggettività giuridica che su detti rapporti si fonda, non si riverberano sulla stazione appaltante, la cui posizione è presidiata dall’unicità dell’offerta e dalla responsabilità solidale.
Ove si accosti la posizione della consorziata esecutrice a quella dell’impresa ausiliaria, pur rilevando la differenza in termini di minore intensità del rapporto, perché una causa escludente verificatasi prima della presentazione dell’offerta può essere sanata attraverso il meccanismo rimediale di cui all’art. 63 par. 1 della direttiva n. 2014/24/UE (e all’art. 97 del d. lgs. n. 36 del 2023) è necessario che l’ignoranza del motivo di esclusione non sia addebitabile a mancanza di diligenza, e quindi non sia colposa, secondo un’impostazione non solo coerente con una maggiore efficienza dell’intero sistema, ma richiede una maggiore diligenza dell’offerente, che è indotto a approfondire la posizione dei soggetti con i quali collabora prima della presentazione dell’offerta, così avvedendosi per tempo di eventuali ragioni escludenti.
Essendo gli strumenti previsti dal d. lgs. n. 36 del 2023, per rimediare alla sussistenza di una causa escludente, quello disciplinato dall’art. 96 (self cleaning) e quello disciplinato dall’art. 97, che consente l’estromissione o la sostituzione dei componenti dei raggruppamenti e degli altri offerenti ivi indicati, restano fuori dal perimetro applicativo dell’istituto il tardivo pagamento del debito fiscale o previdenziale di cui al comma 6 dell’art. 94 e al comma 2 dell’art. 95, per il quale non è contemplata la sanatoria.
massima di redazione
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