Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 29 ottobre 2018 n. 6141

In tema di finanza di progetto per la progettazione e la realizzazione dei lavori di riqualificazione e di gestione della pubblica illuminazione da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ art.183, comma 9, d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, impone l’asseverazione del piano economico-finanziario, a corredo dell’offerta, rilasciata da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In tal senso, occorre la coesistenza di due condizioni entrambe necessarie: l’essere un istituto di credito oppure una società di servizi costituita dall’istituto di credito stesso – o da uno o più istituti di credito e comunque con tale matrice – e l’essere in possesso dell’iscrizione nell’elenco generale degli intermediari finanziari previsto dal Testo unico delle leggi bancarie. Ne consegue che la mera iscrizione assolve uno delle due condizioni, ma non esaurisce il complesso dei titoli richiesti, rendendo illegittima l’aggiudicazione in favore del concorrente la cui offerta si dimostri carente di uno degli elementi fondamentali prescritti dall’art.183, comma 9 del codice dei contratti pubblici.

massima di Gloria Sdanganelli©

testo integrale

Consiglio Stato V 6141-2018

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