La decorrenza del termine di impugnazione degli atti di una procedura di gara per l’affidamento di un contratto di appalto è correlata a momenti diversi di possibile conoscenza degli atti di gara ad ognuno dei quali corrispondono precise condizioni affinchè possa aversi decorrenza del termine di impugnazione dell’aggiudicazione, in base alla considerazione, di carattere generale, per la quale l’individuazione della decorrenza del termine per ricorrere continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla informazione e alla pubblicizzazione degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una richiesta scritta, per la quale sussiste il termine di quindici giorni previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici, applicabile per identità di ratio anche all’accesso informale.
A seguito della riforma introdotta dal d.l. n. 32 del 2019, mancando un onere di immediata impugnazione delle ammissioni dei concorrenti ad una gara prima dell’aggiudicazionee, di conseguenza, non vi è più alcun margine di preclusione per l’impugnazione di tali profili legati alla fase di prequalifica in quella sede, che potranno dunque farsi valere successivamente, eventualmente in ragione del posizionamento dei concorrenti medesimi nella graduatoria finale della procedura, nell’intento di ottenere il bene della vita che è costituito dall’aggiudicazione e dalla stipula del contratto. L’esclusione del concorrente, al contrario, produce una conseguenza immediata nella sfera giuridica del destinatario, che viene estromesso dalla competizione, costituendo, se non annullata, un impedimento a che questi impugni gli atti successivi della procedura, e quindi anche la successiva aggiudicazione, atteso che l’escluso non è più legittimato a gravare gli atti di gara in quanto non (più) partecipante alla medesima.
Il ricorrente è onerato dell’obbligo di impugnare immediatamente il provvedimento lesivo di cui ha avuto conoscenza, nella specie rappresentato dall’atto di esclusione, perché con tale atto la sua posizione soggettiva degrada a mero interesse di fatto, non dissimile da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha più titolo ad impugnare gli atti della procedura.
massima di redazione
testo integrale
La difesa dell’Ente appellato è stata vittoriosamente svolta dall’avv. Antonello Sdanganelli