Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 31 ottobre 2018 n. 6185

Le imprese concorrenti, in linea con l’onere collaborativo che sottende i rapporti con la pubblica amministrazione, devono dichiarare, a pena di esclusione, pregresse risoluzioni contrattuali anche se relative ad appalti affidati da altre stazioni appaltanti, diverse da quella che ha bandito la gara, che, proprio per tale ragione, normalmente non è a conoscenza di tali fatti. Più precisamente, sussiste in capo al concorrente il dovere di dichiarare tutte le vicende pregresse, concernenti fatti risolutivi, errori o altre negligenze, comunque rilevanti ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs.n.163/2006, occorse in precedenti rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni diverse dalla stazione appaltante, giacché tale dichiarazione attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono ai rapporti tra partecipanti e stazione appaltante, senza che a costoro sia consentito scegliere quali delle dette vicende dichiarare sulla base di un soggettivo giudizio di gravità, competendo quest’ultimo soltanto all’amministrazione committente. Con la conseguenza che l’inosservanza del descritto onere dichiarativo comporta irrimediabilmente l’esclusione dalla gara e non può essere sanato, anche dopo l’introduzione del comma 2-bis dell’art. 38 d.lgs.cit., mediante ricorso al soccorso istruttorio, istituto non utilizzabile per sopperire alla mancanza di dichiarazioni o documenti essenziali ai fini dell’ammissione alla gara a causa dell’irreparabile vulnus arrecato dalla dichiarazione non veritiera al c.d. regime di ordine pubblico economico protetto dall’art.38, comma 1, lett.f cit..

massima di Gloria Sdanganelli©

testo integrale

Consiglio Stato V sentenza 6185-2018

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