Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 6 aprile 2020 n. 2260. Errore professionale escludente e tutela delle regola di correttezza e buona fede oggettiva nei contratti pubblici

M.CARNEVALI                       Chirone libera Prometeo

Il giudizio di inaffidabilità maturato dalla stazione appaltante dopo aver soppesato il pregresso errore professionale dell’operatore economico – un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’art. 101 T.F.U.E. diretta a condizionare gli esiti della precedente procedura di gara –  non è riferito alla futura esecuzione del singolo contratto in via di affidamento, ma, più in generale, all’effettiva attendibilità del rispetto delle regole di correttezza nei rapporti professionali. Dette regole, che riflettono principi generali del diritto comune dei contratti, sono immanenti all’intera materia e impegnano l’impresa non solo all’esatta esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute nel contratto incipiente, ma anche a un contegno generale caratterizzato da correttezza e buona fede oggettiva. La prognosi di inaffidabilità che spetta alla stazione appaltante non riguarda la capacità di eseguire le prestazioni che sono oggetto di quel singolo contratto in via di affidamento, ma la predisposizione soggettiva del concorrente a non turbare il regolare svolgimento della procedura. Solo dopo l’adozione delle misure di self -cleaning (rinnovo degli organi di vertice, in una con la revisione delle prassi aziendali fino a quel momento praticate), con effetto pro futuro, ovvero per la partecipazione a gare successive alla adozione delle misure stesse – essendo inimmaginabile un loro effetto retroattivo – la stazione appaltante può essere stimata al riparo dalla ripetizione di pratiche scorrette ad opera degli stessi organi sociali.

massima di redazione

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Consiglio di Stato Sez V sentenza 2260-2020

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