Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 8 gennaio 2021 n. 282. Perizie di parte nel contenzioso appalti, onere probatorio e principio dispositivo-acquisitivo

Hyacinthe Rigaud

Quanto alla portata dell’onere probatorio, ed all’operatività nel processo amministrativo del principio dispositivo con metodo acquisitivo, le perizie tecniche di parte, pur non qualificabili come mezzi di prova, possono fornire quel principio di prova che, riguardando i fatti posti a fondamento della domanda ex art. 64, comma 1, Cod. proc. amm., legittima lo svolgimento di attività istruttoria processuale. La risposta del perito di parte non si può esaurire in una mera qualificazione in termini di miglioria o di variante – spettando questa, in ultima analisi, all’organo giudicante, alla stregua degli anzidetti criteri di giudizio – ma nell’offerta di elementi ed argomenti tecnici atti non tanto a superare, quanto ad evidenziare palesi incongruenze od illogicità o manifesti errori di fatto ascrivibili al giudizio della commissione di gara. Il riferimento del  giudicante all’offerta tecnica ed agli atti allegati dall’operatore concorrente non costituisce l’attribuzione erronea di una diversa portata probatoria ai documenti dell’una parte a fronte di quelli forniti dall’altra, bensì l’espressione del contemperamento tra le regole dell’onere della prova di cui al citato art. 64 Cod. proc. amm. e i principi in tema di sindacato del giudice sull’esercizio della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione. Il sindacato giurisdizionale, che ha natura estrinseca, ha, a sua volta, come riferimento gli atti (anche di parte) del procedimento nel quale la stazione appaltante ha compiuto le proprie valutazioni.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato Sez V sentenza 282-2021

This Post Has Been Viewed 389 Times