In applicazione del canone di correttezza – specificato attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede e della solidarietà – e del principio di autoresponsabilità, per cui ciascuno dei concorrenti, chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione, è legittima l’esclusione disposta nei confronti dell’operatore che ha depositato un supporto informatico – nella specie un CD – che avrebbe dovuto contenere la documentazione amministrativa, completamente vuoto, perché ciò equivale a non aver prodotto la dichiarazione richiesta non essendo alcun documento riferibile all’impresa concorrente né può ritenersi essere pervenuto al seggio di gara.
Non può ritenersi predicabile il ricorso al soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, d.lg. n. 50 del 2016 per difetto dei presupposti in presenza dei quali esso può essere applicato, atteso che la presentazione del CD vuoto genera una situazione di obiettiva ed irreversibile incertezza quanto a contenuto e provenienza della documentazione trasmessa, così integrando quella situazione limite di irregolarità essenziale che nella disciplina di settore non è suscettiva di sanatoria.
In caso di illegibilità dei file non causata da malfunzionamento del sistema informatico della P.A., la stazione appaltante, in ossequio ad elementari principi di buona amministrazione e di leale collaborazione, deve compiere ogni possibile sforzo onde aprire i documenti e ricavarne il contenuto nel rispetto di tre specifiche condizioni: a) il supplemento di attività non deve andare ad eccessivo detrimento della durata della procedura di gara; b) le soluzioni alternative debbono essere compiute sulla base di conoscenze ordinarie di carattere informatico; c) le stesse soluzioni possono essere utilmente percorse sulla base dello strumentario comunemente posseduto dalle amministrazioni medesime.
massima di redazione
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Cons Stato sez V sentenza 8947-2024