Ove il mancato rispetto dei limiti dimensionali fissati nel disciplinare di gara per la redazione della relazione tecnica (18 facciate, formato A4, orientamento verticale, carattere times new roman 12, interlinea singola) non sia sanzionato con l’esclusione dalla gara dell’operatore economico, ma con il mero divieto per la commissione di esaminare le eventuali pagine eccedenti il limite massimo ai fini della valutazione delle offerte, l’esame dell’offerta nelle sue complessive 45 pagine, in contrasto, pertanto, con la lex specialis, integra un’inammissibile disapplicazione della regola di gara in aperta violazione del principio di parità e di non discriminazione fra i partecipanti alla gara, atteso che dall’operato della stazione appaltante è conseguito un potenziale vantaggio per chi non si è attenuto alle prescrizioni speciali rispetto a quanti invece lo abbiano fatto, rinunciando ad inserire nella relazione informazioni aggiuntive che, se valutate, avrebbero potuto fornire elementi di ulteriore valorizzazione dell’offerta.
Il disciplinare e gli altri allegati, cui espressamente rimanda il bando, costituiscono nel loro complesso la lex specialis di gara alla quale sono vincolati non solo i concorrenti, ma la stessa stazione appaltante, che non conserva, perciò, alcun margine di discrezionalità nella sua concreta attuazione. Le preminenti regole di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, nonché la salvaguardia del valore della par condicio dei concorrenti, impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole di gara, per cui è preclusa qualsiasi esegesi delle stesse non giustificata da una obiettiva incertezza del loro significato.
Pur ravvisando in giudizio l’incongruità della disposizione del disciplinare da essa stessa generata, la stazione appaltante non ha esercitato un potere di revisione della clausola, ma, non impedendo alla commissione di gara di discostarsene, ha privilegiato l’aggiudicatario che tale clausola aveva palesemente trasgredito. Né può assumere rilievo processuale la produzione in giudizio di una nuova relazione ridotta, atteso che ormai la commissione aveva preso visione della prima, che conteneva le tabelle e le pagine eccedenti la diciottesima, e ne era stata influenzata, con evidente violazione della par condicio ed evidente vantaggio competitivo per l’operatore aggiudicatario.
massima di redazione
testo integrale
Cons Stato sez V sentenza 7022-2022
La parte appellata è stata vittoriosamente difesa dall’avv. Antonello Sdanganelli