Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 20 maggio 2022 n. 4007. Concessione di beni pubblici, sorte della convenzione, dovere bilaterale di buona fede, correttezza e diligenza, p.a. e privato.

Mario Tozzi

Nel caso di concessione di beni pubblici e servizi, prevale  l’aspetto pubblicistico, che si estende anche alla convenzione accessiva, e a tale fattispecie e non possono applicarsi per analogia la norme sulla sorte del contratto in seguito all’annullamento degli atti di gara, e nello specifico dell’art. 122 CPA,, espressamente riferite ai contratti di appalto, la cui disciplina presuppone la stipula di un contratto di appalto, ovverosia di un rapporto contrattuale i cui profili pubblicistici si limitano alla procedura di scelta del contraente e ad alcune norme derogatorie della disciplina negoziale del codice civile in ragione degli interessi pubblicistici che connotano la sfera dei contratti pubblici.

Il dovere di comportamento di buona fede da parte dell’amministrazione giustifica il formarsi di legittime aspettative in capo al privato, che possono essere frustrate anche da provvedimenti legittimi, ancorché fonte di possibile responsabilità. Tale dovere di collaborazione e buona fede è bilaterale –  oggi espressamente declinato nei rapporti tra Amministrazione e cittadino dal comma 2-bis dell’art. 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241 ponendosi un obbligo di diligenza in capo al privato, il cui affidamento deve risultare incolpevole. Nel caso di esercizio del potere di autotutela o di accertamento di decadenze per assenza di necessari presupposti, la causa di illegittimità o irregolarità che ha portato all’esercizio del suddetto potere non deve essere nota o, comunque, conoscibile sulla base dell’ordinaria diligenza dal privato che confida nella stabilità degli atti posti in essere dall’amministrazione.

L’Amministrazione, al momento dell’intimazione in giudizio viene messa a conoscenza dei possibili vizi dell’atto ampliativo e, sempre nell’ambito del principio di correttezza e buona fede, potrebbe intervenire in autotutela per evitare l’ingenerarsi di aspettative nel privato, soprattutto nei casi in cui la situazione di fatto, considerata la natura dell’atto e delle concrete circostanze, non consente all’interessato di attendere l’esito del giudizio per non vanificare del tutto i vantaggi acquisiti con l’atto amministrativo a lui favorevole o non esporlo a possibili responsabilità per il mancato adempimento degli eventuali doveri o obblighi derivanti a suo carico dal provvedimento.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez II sentenza 4007-2022

This Post Has Been Viewed 401 Times