Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 31 ottobre 2019 n. 7459. Accordo di programma e aspettativa del privato rispetto alle scelte di pianificazione urbanistica.

L’accordo di programma, disciplinato in ambito statale dall’art. 34 T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si configura come un duttile strumento di azione amministrativa preordinata, senza rigidi caratteri di specificità, alla rapida conclusione di una molteplicità di procedimenti tutte le volte in cui il loro ordinario svolgimento richiederebbe l’espletamento di più subprocedimenti indispensabili per la ponderazione di interessi pubblici concorrenti.

Hans Memling 

L’accordo di programma sottoscritto dal Sindaco e dal Presidente della Giunta regionale, precede, per la variazione dello strumento urbanistico, la ratifica del Consiglio comunale, organo titolare del potere pianificatorio, con la conseguente ampia discrezionalità circa la modifica degli strumenti urbanistici vigenti e, nello specifico, della scelta di non modificare la destinazione agricola di un’area, scelta manifestata espressamente nella motivazione della delibera e nel dibattito consiliare che ha preceduto la deliberazione. Rispetto all’accordo sottoscritto dal Sindaco ma non ratificato in sede consiliare, il privato non vanta dunque alcuna aspettativa qualificata, in quanto il Sindaco con la sottoscrizione dell’accordo non poteva sostituire la manifestazione di volontà politica del Consiglio comunale nelle scelte di pianificazione del territorio rispetto ad una zona classificata dal PRG vigente con destinazione agricola.

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Consiglio Stato sez II sentenza 7459-2019

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