Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza 1 febbraio 2023 n. 1113. Lottizzazione abusiva, cartolare materiale, mista, sanatoria delle opere abusiva, valutazione globale.

Wanda Coen Biagini

L’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 disciplina due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva, quella c.d. “materiale” che si concretizza nella realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni e quella c.d. “formale” o “cartolare” che si verifica quando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita – o altri atti equiparati – del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio. Ulteriore ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. “mista”, caratterizzata dalla compresenza delle attività materiali e negoziali individuate dalla predetta norma e, segnatamente, nell’attività negoziale di frazionamento di un terreno in lotti e nella successiva edificazione dello stesso.

Mentre l’interesse protetto dalla norma è quello di garantire un ordinato sviluppo del tessuto urbano, in coerenza con le scelte pianificatorie dell’Amministrazione, , la lottizzazione abusiva sottrae alla p.a. il proprio potere di pianificazione attuativa e la mette di fronte al fatto compiuto di insediamenti in potenza privi dei servizi e delle infrastrutture necessari al vivere civile.

Se l’accertamento della lottizzazione abusiva – fattispecie posta a tutela del potere comunale di pianificazione in funzione dell’ordinato assetto del territorio – costituisce un procedimento autonomo e distinto dall’eventuale rilascio anche postumo del titolo edilizio, alcun rilievo sanante può rivestire il rilascio di una eventuale concessione edilizia, sia ex ante, in presenza di concessioni edilizie già rilasciate, sia successivamente, in presenza di concessioni rilasciate in via di sanatoria. Non è configurabile la sanatoria della lottizzazione abusiva tramite il condono delle singole unità immobiliari realizzate abusivamente, non potendo le singole porzioni di suolo ricomprese nell’area abusivamente lottizzata essere valutate in modo isolato e atomistico, ma in relazione allo stravolgimento della destinazione di zona che ne deriva nel suo complesso.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez VI sentenza n 1113-2023

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