Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza 10 giugno 2021 n. 4467. Radiazione degli agenti di commercio, turbativa del mercato.

Rubens

In materia di radiazione disposta “nei confronti degli agenti che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato” ai sensi dell’art.19, D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, (Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione), va rimarcato che il mercato, come nozione riassuntiva che comprende l’insieme della domanda e dell’offerta e quindi il complesso delle transazioni che si verificano in un determinato contesto, locale o temporale, ha in sè esplicitamente una sua natura plurale, essendo un nome collettivo che raccorda una molteplicità di eventi, in questo caso i contratti posti in essere e le relazioni tra i partecipanti al mercato stesso.  La turbativa del mercato, conseguentemente, è una vicenda che va ad incidere, almeno potenzialmente, su un complesso di rapporti o sulle relazioni commerciali, influendo sulla fiducia tra quei soggetti, operatori economici o clienti, che costituiscano appunto il mercato. Questo non esclude che un singolo inadempimento in un unico rapporto contrattuale possa di fatto – per sue modalità, rilevanza, notorietà o altro – condizionare la tenuta della fiducia del mercato stesso. Tuttavia questo accertamento non può essere desunto in re ipsa dal fatto ma deve comportare un riscontro in concreto della rilevanza ulteriore, che superi i rapporti tra i soli contraenti per giungere a dimostrare che l’evento, ossia la turbativa, ha agito  su una pluralità di operatori economici.

massima di redazione

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Consiglio Stato sez VI sentenza 4467-2021

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