Va annullata la sentenza del Tar che abbia basato le proprie conclusioni su una verificazione affidata ad un soggetto pubblico parte nel giudizio, in violazione dell’art. 19, comma 2, C.P.A. (“La verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche”) e disposta nuova verificazione ad altro organismo pubblico. La decisione sull’appello in relazione agli ulteriori motivi, sul rito e sul merito sarà resa all’esito dell’incombente istruttorio.
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Consiglio Stato VI sentenza 1692-2019