Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza 15 settembre 2022 n. 7994. Dichiarazione di interesse culturale, vincolo indiretto, discrezionalità tecnica, perimetrazione, contraddittorio, buona fede e collaborazione procedimentale.

Angelika Kauffmann

La dichiarazione di interesse culturale e l’imposizione del vincolo indiretto, espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo quando l’istruttoria si riveli insufficiente o errata o la motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste incongruenze o illogicità anche per l’insussistenza di un’obiettiva proporzionalità tra l’estensione del vincolo e le effettive esigenze di protezione del bene di interesse storico-artistico, attengono, quanto al primo, ad un pubblico potere, volto ad accertare, in via ricognitiva, ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. n. 42/04, una qualitas di bene culturale che la cosa già possiede in forza della pertinente disciplina primaria sottoposto, ove si faccia questione di beni di appartenenza privata, ad uno statuto giuridico speciale, limitativo delle facoltà proprietarie dispositive e di godimento, volto a realizzare obiettivi di tutela, fruizione e valorizzazione. La seconda fattispecie riguarda un potere preordinato all’imposizione di distanze, misure e altre norme dirette a preservare l’integrità dei beni culturali immobili, la prospettiva o la luce o le condizioni di ambiente e di decoro. Il vincolo indiretto non ha contenuto prescrittivo tipico, per essere rimessa all’autonomo apprezzamento dell’Amministrazione la determinazione delle disposizioni utili all’ottimale protezione del bene principale – fino all’inedificabilità assoluta -, se e nei limiti in cui tanto è richiesto dall’obiettivo di prevenire un vulnus ai valori oggetto di salvaguardia (integrità dei beni, difesa della prospettiva e della luce, cura delle relative condizioni di ambiente e decoro), in un ambito territoriale che si estende fino a comprendere ogni immobile, anche non contiguo, la cui manomissione si stimi potenzialmente idonea ad alterare il complesso delle condizioni e caratteristiche fisiche e culturali connotanti lo spazio circostante.

È illegittima la perimetrazione di un bene culturale mediante l’estensione di un’area di tutela diretta per ragioni catastali, , anziché per ragioni correlate al particolare interesse culturale del maggiore appezzamento di terreno, al fine di semplificare le procedure di trascrizione del provvedimento di dichiarazione ex art. 13 D. Lgs. n. 42/04, inidonee a giustificare, ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. n. 42/04, l’individuazione del bene culturale. L’instaurazione di un confronto procedimentale con le parti interessate, Comune e parte proprietaria, che avrebbe potuto condurre ad una spontanea iniziativa del proprietario, tesa alla presentazione della richiesta di accatastamento, finalizzata ad evitare l’imposizione del vincolo diretto su una porzione territoriale ulteriore rispetto a quella in origine comunicata, nonché funzionale ad un intervento comunale ai fini dell’accatastamento d’ufficio ex art. 1, comma 336, L. n. 311/04, risponde all’esigenza di una nuova comunicazione, integrativa o modificativa di quella già inviata all’atto dell’avvio del procedimento, pure imposta dai doveri di buona fede e collaborazione procedimentale gravanti sull’Amministrazione, oggi positivizzati dall’art. 1, comma 2 bis, L. n. 241/90, ma costituenti un corollario dei principii di imparzialità e buon andamento amministrativo.

massima di redazione

testo integrale

Cons Stato sez VI sentenza 7994-2022

 

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